14/09/2023 – News UM n. 106/2023. La Consulta dichiara nuovamente inammissibili per difetto di rilevanza alcune questioni in tema di obbligo vaccinale per COVID-19

La Corte costituzionale, tornando sul tema dell’obbligo vaccinale per COVID-19 per il personale sanitario e sulla previsione dell’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza in assenza di una plausibile motivazione del collegio rimettente sulla propria giurisdizione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza n. 947 del 12 settembre 2022 con particolare riguardo: – all’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento del medesimo obbligo, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione; – all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, laddove prevede che l’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 33, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana; – all’art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost..

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