13/05/2019 – Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello locale.

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello locale.

Oggetto

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello locale.

Massima

Sussisterebbe la causa di inconferibilità di cui all’art. 7, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 39/2013 nei confronti di un amministratore locale che venisse nominato dal sindaco quale componente del consiglio di amministrazione di un’Azienda pubblica di servizi alla persona. Tale inconferibilità riguarda non solo coloro che hanno ricoperto la carica politica nei due anni precedenti l’eventuale conferimento dell’incarico, ma altresì coloro che la ricoprono attualmente.

Funzionario istruttore BARBARA RIBIS – barbara.ribis@regione.fvg.it
Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale

Testo completo del parere

Il Comune chiede un parere in merito alla possibilità che il sindaco nomini un proprio consigliere comunale quale componente del consiglio di amministrazione di un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), avente sede nel Comune medesimo, atteso che quest’ultimo concluderà a breve il proprio mandato elettivo[1]. 

La normativa che si ritiene debba essere presa in considerazione è il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, in particolare, per quel che rileva in questa sede, l’articolo 7, comma 2, lett. c), secondo cui: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, […] non possono essere conferiti: 

a) omissis; 

b) omissis; 

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; 

d) omissis”. 

In via preliminare si rileva che l’azienda pubblica di servizi alla persona rientra tra gli “enti pubblici di livello provinciale o comunale”. A sostegno di un tanto depongono le seguenti argomentazioni espresse in un parere reso da questo Ufficio[2] e che, di seguito, si riportano succintamente. 

La definizione di «enti pubblici» è rinvenibile all’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 39/2013 che li qualifica come «enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati». 

Si ritiene che l’Azienda pubblica di servizi alla persona rientri in tale qualificazione in quanto ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, il cui statuto disciplina modalità e criteri di elezione o nomina degli organi di amministrazione da parte degli enti locali o di altri soggetti (articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19/2003). Nel caso in esame, in base allo statuto dell’ASP i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco del Comune in cui ha sede l’Azienda[3]: ne deriva la connotazione “locale” dell’ente. 

Si consideri, altresì, che la norma citata si applica anche con riferimento agli amministratori che attualmente ricoprono la carica politica, e non solo a quelli che l’hanno ricoperta in passato (due anni prima)[4]. 

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, e nel ribadire che il conferimento dell’incarico di amministratore dell’ASP compete al sindaco del Comune in cui l’amministratore locale svolge il proprio mandato elettivo, segue l’inconferibilità allo stesso dell’incarico di componente del consiglio di amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona in riferimento. 

Peraltro il fatto che l’attuale amministratore locale cesserà dalle proprie funzioni il prossimo mese di maggio non altera le conclusioni cui sopra si è addivenuti atteso che la causa di inconferibilità in argomento, come già rilevato, riguarda non solo coloro che attualmente ricoprono la carica politica ma altresì coloro che l’hanno ricoperta nei due anni precedenti l’eventuale conferimento dell’incarico. 

Per completezza espositiva si segnala, inoltre, la norma di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 19/2003 nella parte in cui prevede che: “La carica di amministratore di un’azienda è incompatibile con la carica di: a) amministratore di comune […] dove insiste l’azienda”. 

Segue che per il periodo di tempo in cui l’amministratore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona fosse, altresì, amministratore locale sussisterebbe nei suoi confronti anche la causa di incompatibilità prevista dall’indicata legge regionale. 

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[1] Il Comune sentito anche per le vie brevi specifica che il consigliere comunale cesserà dalle sue funzioni il prossimo mese di maggio e non si è ricandidato. 

[2] Parere prot. n. 16597 del 28 maggio 2013. 

[3] L’articolo 6 dello statuto dell’ASP recita: “Il consiglio di amministrazione è formato da cinque componenti, ivi compreso il presidente, nominati dal Sindaco del Comune di […], di cui uno in rappresentanza degli eredi della donatrice […]”. Si precisa che l’articolo individua nel sindaco del comune in cui l’Azienda ha la propria sede legale il soggetto deputato alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda. 

[4] Si veda, al riguardo, l’orientamento n. 11/2015 espresso dall’ANAC secondo cui: “Le situazioni di inconferibilità previste nell’art. 7 del d.lgs. 39/2013, nei confronti di coloro che nell’anno o nei due anni precedenti hanno ricoperto le cariche politiche e gli incarichi ivi indicati, vanno equiparate, ai fini del d.lgs. 39/2013, a coloro che attualmente ricoprono tali ruoli.”

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