13/01/2016 – La responsabilità erariale dei sindacati per i danni da contrattazione integrativa illegittima.

Da un lato la sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti nel 2006 

“La sentenza afferma, pertanto, che il danno erariale patito dall’amministrazione è ascrivibile ai rappresentanti di parte pubblica firmatari dell’accordo decentrato illegittimo, agli amministratori, che hanno sollecitato l’esecuzione dell’accordo, nonché al segretario comunale, che non ha segnalato la discrepanza tra accordo decentrato e contratto collettivo nazionale.

 

Daall’altro lato  Cass., sez. un., 14 luglio 2015 n. 14689

“La Suprema Corte nell’ambito di un regolamento di giurisdizione ha di recente affrontato la questione della sussistenza di rapporto di servizio tra le delegazioni sindacali firmatarie di accordi decentrati illegittimi e le amministrazioni danneggiate, dando risposta negativa. La pronuncia ha brevemente ricostruito il sistema di relazioni sindacali scaturito dalla privatizzazione del lavoro pubblico, evidenziando che, seppure la contrattazione collettiva soggiaccia ai vincoli di finanza pubblica (artt.40-bis e 40, co. 3-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001) [13], l’attività contrattuale collettiva è stata modellata, anche per il settore pubblico, sul paradigma di quella tipica del rapporto di lavoro privato, ove sono necessariamente contrapposte le istanze rappresentate dalle organizzazioni sindacali e dalle parti datoriali. Ne consegue che le rappresentanze sindacali non possano essere considerate portatrici di funzioni dirette al perseguimento di fini ed interessi pubblici e come tali sottoposte alla giurisdizione contabile

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