12/12/2019 – L’omessa comunicazione delle variazioni del PRG non esonera dalle sanzioni

L’omessa comunicazione delle variazioni del PRG non esonera dalle sanzioni
Pubblicato il 11 dicembre 2019

In caso di omessa comunicazione dell’amministrazione comunale delle variazioni apportate allo strumento urbanistico, e del cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche sanzioni e interessi. L’omessa comunicazione non fa venir meno le penalità. La circolare del Ministero dell’economia e delle finanze che ha escluso il pagamento di sanzioni e interessi per induzione in errore, in applicazione dell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, ha il valore di un semplice parere, che non impegna l’amministrazione comunale, l’interessato, il giudice e neppure l’autorità che l’ha emanata, perché priva di efficacia normativa. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 26169 del 16 ottobre 2019.

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