12/07/2018 – Buche: eventi fortuiti e sviste salvano i Comuni dai danni

Buche: eventi fortuiti e sviste salvano i Comuni dai danni

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2018 15:21

di Marisa Marraffino

Non tutte le buche sono uguali. Almeno per la giurisprudenza. Ci sono quelle ricoperte da foglie, quelle poco visibili, quelle modeste, buie, illuminate, vicine o lontane da casa. 

Negli ultimi tempi diverse sentenze hanno escluso o riconosciuto la responsabilità dell’ente gestore della strada a seconda del grado di responsabilità del pedone.

Conta anche l’incedere di chi inciampa. Camminare senza guardare per terra perché distratti dalla compagnia può portare, ad esempio, ad escludere il risarcimento del danno. Così come cadere vicino casa, perché i luoghi sono conosciuti e la distrazione non perdona. Ma anche l’età e l’agilità possono escludere il risarcimento perché avrebbero potuto evitare la caduta. 

Le responsabilità dell’Ente

Dal punto di vista giuridico, la presenza della buca può dar luogo a una responsabilità oggettiva dell’ente che, nella sua qualità di custode, ne risponde (articolo 2051 del Codice civile) a meno che non provi il caso fortuito che può essere determinato anche dal pedone. Da solo, il caso fortuito è infatti in grado di escludere il nesso di causalità tra la caduta e l’omessa manutenzione del tratto stradale.

La buca può essere poi qualificata anche come insidia e dare luogo (articolo 2043), a responsabilità tutte le volte in cui il pericolo non fosse prevedibile né evitabile. L’ente non risponde però se la situazione di pericolo è stata improvvisa e non era conosciuta né conoscibile: ad esempio se la buca si è formata a causa di un evento atmosferico improvviso o per la caduta repentina di un masso.

Risponde invece degli avvallamenti prevedibili causati da usura o dissesto e non segnalati. In questi casi solo la negligenza del pedone può salvare l’ente gestore. Così il Comune non ha risarcito la signora caduta in una buca di 5 centimetri dopo essere scesa dalla macchina perché l’avvallamento era distante, quindi superabile, soprattutto in un giorno estivo con buona luminosità (Corte di appello di Milano, sentenza 527/2017). I giudici hanno applicato il principio secondo cui, quando la caduta è ascrivibile alla sola responsabilità del danneggiato, la sua condotta interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, se non altro per la mancata attenzione, sempre esigibile dall’utente della strada. 

Le prove

Attenzione anche alla prova del fatto. Se il pedone pretende il risarcimento del danno dovrà dimostrare con assoluta certezza la presenza della buca e che la caduta sia derivata proprio da quest’ultima. Importante sarà allora precisare da subito nel referto del pronto soccorso che la caduta è derivata da un’insidia stradale, così come non basta la fotografia per dimostrare la presenza dell’avvallamento.

Occorre infatti che la documentazione fotografica abbia data certa, meglio quindi se rafforzata da testimoni diretti. Lo ha precisato la Cassazione, che ha negato il risarcimento a un motociclista, che aveva riportato lesioni a seguito di una asserita buca non segnalata. Per la Corte, la riproduzione fotografica da cui non emerge anche il dato temporale non può provare i fatti (Cassazione, sentenza 28665/2017).

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto