11/08/2018 – Sì ai gruppi unipersonali

Sì ai gruppi unipersonali

 Se statuto e regolamento non li vietano

(pag. 36) Un consigliere fuoriuscito da altro gruppo preesistente può costituire un gruppo unipersonale, nel caso in cui l’ente non abbia disciplinato la fattispecie con specifiche norme regolamentari? L’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). Nel caso di specie, lo statuto del comune si limita a stabilire che i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, specificando, altresì, che anche nel caso in cui nella lista sia eletto un solo consigliere, questi costituisce un gruppo autonomo. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale ribadisce il contenuto dello statuto in materia di costituzione dei gruppi, ma non disciplina l’eventuale formazione di nuovi gruppi scaturenti da movimenti successivi. Tuttavia, le disposizioni regolamentari prevedono che il consiglio comunale prenda atto, nella prima seduta utile, «della costituzione, designazione ed ogni successiva variazione dei gruppi consiliari», ammettendo, così, implicitamente, la possibilità di modifiche nei gruppi come discendenti dall’esito delle elezioni, senza però declinarne le modalità. Considerato che la materia deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli riconosciuta dal citato art. 38 del Testo unico sugli enti locali (dlgs n. 267/2000), la soluzione alle relative problematiche dovrebbe essere trovata dallo stesso consiglio, anche valutando l’opportunità di adottare apposite modifiche regolamentari. Appare, comunque, corretta nella fattispecie in esame, la posizione dell’amministrazione locale che la ritiene invece possibile, a seguito dell’esercizio dell’attività di interpretazione delle proprie norme nell’ambito dell’autonomia che le viene riconosciuta dall’ordinamento, non sussistendo una esplicita disposizione statutaria o regolamentare che impedisca la formazione di nuovi gruppi.

10/08/2018 

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