10/09/2019 – Ccnl locali, enti più liberi – Non vincolanti le note degli ispettori Mef

La Corte di cassazione apre alla possibilità di contestare i verbali

Ccnl locali, enti più liberi – Non vincolanti le note degli ispettori Mef

di Luigi Oliveri
I verbali dei servizi ispettivi del ministero dell’economia riguardanti i contratti decentrati non hanno valore vincolante. Di conseguenza, le amministrazioni hanno il diritto e il dovere di non applicarne pedissequamente le indicazioni e di contestarli.
La sentenza della Corte di cassazione civile, Sezione L, 7 agosto 2019, n. 21166 fornisce alle amministrazioni locali un chiarimento estremamente importante nelle dinamiche relative ai processi di formazione dei contratti decentrati collettivi, anche se oggettivamente sono rilevabili alcuni errori tecnici.
Il punto fondamentale della sentenza, nella parte motivazionale, è quello che riguarda il valore delle note del Mef sulla gestione contrattuale. La vicenda oggetto della sentenza ha riguardato l’attribuzione dei diritti di rogito al segretario. I servizi ispettivi hanno ritenuto (sulla scorta anche di pareri dell’Aran) che al vicario non spettasse questo emolumento, sebbene lo si potesse riconoscere come risultato. In conseguenza di ciò, il comune interessato attribuì al dirigente vice segretario, nell’ambito della retribuzione di risultato, una maggiorazione molto elevata, ricomprendente anche l’intera somma non assegnata a titolo di diritti di rogito. Violando, dunque, di fatto il principio di onnicomprensività del trattamento economico.
L’assegnazione dell’intera somma dei diritti di rogito è derivata, evidentemente, da un travisamento delle indicazioni del Mef. È vero, infatti, che i diritti potevano transitare nella retribuzione di risultato, ma non incrementarla così da andare oltre misura.
Spiega, dunque, la Cassazione che «pur essendo incontestato che in una nota del ministero dell’economia e delle finanze, posta a base della domanda di restituzione del comune, si sottolineava che l’attività di rogito del vicesegretario in oggetto dovesse essere compensata con un aumento dell’indennità di risultato. Tuttavia una simile nota, cui non poteva certamente attribuirsi valore cogente nel presente giudizio non avendo natura normativa, ma di atto amministrativo, non poteva certamente comportare l’inserimento automatico di tutti i diritti di rogito di cui si tratta nell’indennità di risultato, disposto in sede giudiziaria, in contrasto con quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva».
La Cassazione, dunque, sancisce che le note del Mef frutto delle attività di controllo successivo sui contratti decentrati, non hanno valore cogente ai fini delle valutazioni in sede giurisdizionali.
Né, è da aggiungere, pare possano avere valore cogente in termini assoluti: si tratta, infatti, di accertamenti aventi natura di atti amministrativa, giustiziabili in giudizio e oggetto di controdeduzioni nell’ambito delle procedure di controllo attivate dai servizi ispettivi.
Non appaiono, invece, corrette le conclusioni della Cassazione in merito ai presupposti di legittimità per l’assegnazione della retribuzione di risultato ai dirigenti. La sentenza afferma che «l’amministrazione non si può considerare inadempiente per non essere pervenuta a concludere con le parti sociali il contratto collettivo che riveste un ruolo centrale per dare concreta attuazione all’art. 24 dlgs. n. 165 del 2001, laddove prevede come necessaria, nella retribuzione del dirigente, una parte accessoria correlata alle funzioni e alle responsabilità».
A ben vedere, però, il vice segretario ricorrente aveva rivendicato l’inadempienza del comune nel non attivare la contrattazione collettiva decentrata; la contrattazione richiamata dalla Cassazione con riferimento all’articolo 24 del dlgs 165/2001, invece, è quella nazionale collettiva.
In effetti, la contrattazione decentrata non riveste affatto quel «ruolo centrale» indicato dalla sentenza ai fini della retribuzione di risultato.
Infatti, questa voce del trattamento economico dei dirigenti locali è fissata non è oggetto di contrattazione, ma è definita in fase di costituzione del fondo, fase che segue le regole fissate dal Ccnl 23.12.1999, tuttavia è di pertinenza esclusiva del datore pubblico. E l’importo concreto della retribuzione di risultato si definisce in obbedienza alle previsioni non del contratto decentrato, bensì del sistema di valutazione, anch’esso atto non negoziale, ma integralmente datoriale.

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