09/09/2017 – Dirigenti, assunzioni a ostacoli

Nella gestione dei fabbisogni una delle novità di maggiore impatto della riforma Madia

Dirigenti, assunzioni a ostacoli

La programmazione complica l’individuazione dei posti
 di Luigi Oliveri 

 

Si complica la strada per assumere dirigenti a contratto a seguito della riforma della programmazione delle assunzioni.

Uno degli elementi di maggior impatto del dlgs 75/2017 (riforma Madia del lavoro pubblico) è l’introduzione della programmazione dei fabbisogni, che modifica di 180 gradi il sistema per stabilire quali e quanti posti coprire.

Mentre oggi le amministrazioni partono da un dato fisso, cioè la dotazione organica, e determinano le assunzioni sulla base dei posti non coperti (nei limiti dei tetti di spesa ammessi dalla norma), per effetto della riforma dell’articolo 6 del dlgs 165/2001 dovranno seguire un iter opposto: prima occorrerà stabilire quali siano i fabbisogni (connessi, evidentemente, alla quantità e qualità dei «prodotti» e della quantità di lavoro necessaria); la dotazione organica si costruisce a seguito della rilevazione dei fabbisogni e potrebbe essere la fotografia dell’esistente se coincide con i fabbisogni, oppure potrebbe risultare con vacanze di organico se i fabbisogni siano maggiori delle risorse lavorative presenti; infine, potrebbe evidenziare esuberi, se i fabbisogni mostrassero necessità inferiori alla quantità di lavoro assicurata dal personale in servizio.

Questo nuovo sistema stride con l’articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000, ai sensi del quale è possibile assumere dirigenti (o responsabili di servizio non aventi qualifica dirigenziale) «in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. [ ]». Il secondo comma dell’articolo 110 consente anche di assumere dirigenti o responsabili in misura non superiore al 5 del totale sempre della dotazione organica.

Le due disposizioni non risulteranno più coordinabili con la sostanziale coincidenza della dotazione organica con il personale in servizio, una volta che entri a regime la nuova programmazione dei fabbisogni.

Infatti, il comma 1 dell’articolo 110 è un sistema per coprire, sia pure a tempo determinato, posti vacanti della dotazione organica; ma, il nuovo sistema annulla l’esistenza di posti vacanti della dotazione e consente solo di assumere nei limiti degli spazi finanziari previsti di volta in volta dalle regole sulle assunzioni. Sembra inevitabile concludere che le assunzioni di dirigenti a contratto potranno avvenire solo entro gli spazi assunzionali, cioè entro i limiti di spesa di volta in volta ammessi, purché i fabbisogni evidenzino dotazioni sottodimensionate. Il comma 2, sempre dell’articolo 110, è un sistema per avvalersi di dirigenti da incaricare in servizi non gestiti in via ordinaria; ma la percentuale di una dotazione che non esiste come risultato dà zero; si deve concludere che, quindi, non esisterà più la fattispecie dei dipendenti assumibili a contratto «extra dotazione», ma solo per fabbisogni temporanei, finanziabili con le risorse a questo scopo destinate attualmente dall’articolo 9, comma 28, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Se è corretto condizionare l’applicazione dell’articolo 110 alla pianificazione triennale dei fabbisogni, sarà, allora, piuttosto difficile coprire un fabbisogno solo a tempo determinato, se esso è stabile. Una pianificazione corretta e seria dei fabbisogni ordinari, richiede l’assunzione in ruolo e non un rimedio temporaneo come un contratto a tempo determinato.

In realtà, nell’attuale sistema basato sulla dotazione organica, l’articolo 110 del Tuel, come anche l’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, intende essere un rimedio all’assenza nella provvista di personale presente nella dotazione organica di professionalità effettivamente necessarie per la direzione di una certa struttura o per l’alta professionalità da svolgere. Laddove l’organizzazione del personale si fondi su uno schema astratto e statico, come appunto la dotazione organica dando per scontato che essa comunque non sia mai totalmente coperta, può anche essere giustificabile una sua copertura temporanea con un incarico a contratto che rimedi alla carenza di professionalità nei dirigenti in ruolo.

Ma, il nuovo sistema della pianificazione triennale, partendo dall’assunto che nella provvista di personale in servizio manchi davvero la professionalità richiesta, postula che l’attuazione avvenga mediante una copertura stabile del fabbisogno. A meno che non si dimostri che il fabbisogno non sia a tempo indeterminato: cosa molto difficile per il comma 1 dell’articolo 110, finalizzato proprio a coprire posti preposti ai vertici delle strutture amministrativa, che come tali non possono essere evidentemente di durata limitata nel tempo.

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