09/03/2019 – La notizia di reato fa ruotare i dirigenti  

La notizia di reato fa ruotare i dirigenti  

di EUGENIO DE CARLO – Italia Oggi – 08 Marzo 2019

È in pubblicazione online la deliberazione dell’ Anac sull’ attuazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’ art. 16, comma 1, lettera l-quater, del dlgs n. 165/2001 alla quale devono adeguarsi tutte le amministrazioni di cui all’ art. 1, comma 2 , ai sensi dell’ art. 27 dello stesso decreto. La rotazione straordinaria ricorre «nei casi di avvio di procedimenti penali», senza che la disposizione precisi né il momento né le fattispecie. Di qui l’ intervento chiarificatore dell’ Anac che, rivedendo l’ orientamento espresso nell’ aggiornamento 2018 al Pna (in cui l’ applicazione della misura straordinaria coincideva «con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente») ora reputa ricondursi il momento dell’ applicazione alla fase dell’ iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all’ art. 335 c.p.p.

Quanto alle fattispecie rilevanti, l’ Autorità ha ritenuto di riferirsi all’ elencazione dei reati «per fatti di corruzione» contenuta nell’ art. 7 della legge 69 del 2015 (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.) ossia concussione, corruzione, peculato, traffico di influenze illecite, turbativa d’ asta. La rotazione straordinaria si applica anche nel caso di determinati procedimenti disciplinari, ritenendosi rilevanti, ad avviso dell’ Anac, quelli avviati dall’ amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati predetti.

La misura della rotazione straordinaria, di natura preventiva e non disciplinare, consiste in un provvedimento avente natura di atto amministrativo, adeguatamente motivato e assunto in contraddittorio con l’ interessato, impugnabile davanti al giudice amministrativo territorialmente competente, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’ immagine di imparzialità dell’ amministrazione e si individua il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito (in diversa sede o con attribuzione di diverso incarico nella stessa sede dell’ amministrazione).

In analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, in caso di obiettiva impossibilità (ad es. incarico di vertice), il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento. La rotazione in esame, comportando il trasferimento a diverso ufficio, consiste nell’ anticipata revoca dell’ incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni «ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall’ ordinamento» (art. 19, comma 10, dlgs n. 165/2001).

Con riferimento alla durata della misura, l’ Anac ritiene che, dovendo il provvedimento coprire la fase che va dall’ avvio del procedimento all’ eventuale decreto di rinvio a giudizio, il termine entro il quale esso perde efficacia dovrebbe esser più breve dei cinque anni previsti dalla legge n. 97/2001. Consapevole delle lacune del quadro normativo in materia, l’ Autorità suggerisce che potrebbero essere colmate dalle amministrazioni, in sede di regolamento sull’ organizzazione degli uffici o di regolamento del personale.

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