TAR Puglia: “Gli oneri di urbanizzazione hanno natura di obbligazioni propter rem, caratterizzate dalla stretta inerenza alla res e connesse alla attività di trasformazione del territorio e al concreto esercizio della facoltà di costruire”.
Gli oneri di urbanizzazione possono essere restituiti dall’amministrazione comunale? Risposta: sì. E adesso vediamo in quali casi, analizzando al sentenza del Tar Puglia n. 1026/2021.
Una società aveva acquisito un’altra società con tanto di permesso di costruire per il completamente di un fabbricato a rustico e cambio di destinazione d’uso. La vecchia società aveva versato gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune in cui si stavano effettuando i lavori. Ma il comune, dopo aver approvato il nuovo piano urbanistico, variava la destinazione urbanistica dell’area nella quale si trova il fabbricato oggetto della causa, facendola tornare ad essere qualificata come zona agricola. A quel punto, la società che aveva acquisito il permesso di costruire, comunicava all’amministrazione comunale l’impossibilità di utilizzare il titolo edilizio e quindi chiedeva la restituzione degli oneri di urbanizzazione già versati e che erano stati “scomputati” nel passaggio tra le due società. Ma il Comune faceva “orecchie da mercante”.
I giudici non contestano il piano urbanistico predisposto dal Comune. Ma all’amministrazione comunale viene contestato il fatto che avrebbe dovuto dare riscontro alla società che chiedeva conto e ragione degli oneri versati, a quel punto senza più motivo. Dicono i giudici: “Gli oneri di urbanizzazione hanno natura di obbligazioni connesse alla attività di trasformazione del territorio e al concreto esercizio della facoltà di costruire. Pertanto, ove tale circostanza non si verifichi il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare. Ne consegue che, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, sorge in capo all’Amministrazione l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nonché, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione; con la precisazione che il diritto alla restituzione sorge non solo nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente”.
Per i giudici, dunque, sono chiare le mancanze del comune che avrebbe dovuto fornire una risposta alla società che ha proposto ricorso, “non essendo possibile un comportamento inerte sul punto, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di determinarsi nel merito della fattispecie in esame in coerenza con le proprie valutazioni, tenuto conto, in particolare, della preliminare necessità di adeguarsi al più volte citato giudicato amministrativo di annullamento relativo al piano urbanistico generale”. Per questo il ricorso è stato accolto.
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