07/12/2016 – Licenziabile il dirigente che contravviene agli obblighi di servizio

Licenziabile il dirigente che contravviene agli obblighi di servizio

di Michele Nico

 

“Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la pronuncia n. 23744/2016, che rigetta il ricorso di un dipendente con qualifica dirigenziale avverso la sentenza della Corte d’Appello che accertava la legittimità del licenziamento intimatogli dal Comune per un lungo elenco di addebiti nel’esercizio del relativo incarico, tra cui leggerezze nella gestione delle gare d’appalto, cattiva gestione del personale, rifiuto del passaggio delle consegne, scorrettezze con l’assessore di riferimento, ritardi e incompletezze nella redazione delle schede-obiettivo, nonché mancato raggiungimento dei risultati per ben due anni consecutivi. Mancanze gravi e reiterate che, secondo il collegio, giustificano il licenziamento del dirigente anche in mancanza di direttive generali inerenti l’attività amministrativa e la gestione, alla cui inosservanza l’articolo 3 del Ccnl 7 febbraio 2010 collega la configurabilità della responsabilità disciplinare a carico del dirigente che non rispetti gli obblighi dell’incarico.”

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