07/04/2018 – Il giudice tributario ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi

Il giudice tributario ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

 

Nel corso di un contenzioso riguardande la TARSU la Corte di Cassazione ha enunciato due principi:

1) Il giudice tributario ha il potere di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, anche diversi da quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

2) A fronte del diniego di giurisdizione da parte della Commissione provinciale, in contrasto con l’art. 2D.Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione regionale, richiesta di applicare l’art. 59 del medesimo D.Lgs., non deve giudicare nel merito ma deve rimettere la causa alla Commissione provinciale.

Il fatto. Un contribuente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale la cartella di pagamento con la quale le veniva richiesta una somma, per l’anno 2002, a titolo di tassa rifiuti solidi urbani. Il contribuente chiedeva l’annullamento della cartella, previa disapplicazione dei due provvedimenti amministrativi presupposti, adottati con Delibera del Consiglio Comunale e con delibera di Giunta, recanti, rispettivamente, il regolamento per l’applicazione della tassa e la definizione delle tariffe.

I giudici di primo e secondo grado. La CTP rigettava, in quanto infondata, l’eccezione di difetto di competenza della giunta sulla tariffazione della tassa e si dichiarava carente di giurisdizione a decidere degli altri vizi di legittimità dei provvedimenti presupposti.

Il contribuente appellava la sentenza innanzi la CTR lamentando che la CTP aveva errato nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione laddove avrebbe invece potuto e dovuto valutare in via incidentale tutti i vizi dedotti al fine di disapplicare i provvedimenti comunali e quindi di annullare la cartella. Il contribuente, inoltre, chiedeva alla CTR che la causa fosse rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 59D.Lgs. n. 546 del 1992. La CTR rigettava l’appello confermando la pronuncia di primo grado quanto alla competenza della giunta comunale, giudicando legittimi i provvedimenti amministrativi, in riferimento alla differenziazione, da essi stabilita, tra immobili ad uso alberghiero e assimilati ed immobili ad uso di civile abitazione.

Il ricorso in Cassazione. Il contribuente ha proposto ricorso in Corte di Cassazione adducendo i seguenti motivi: 1) la violazione dell’art. 59D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di rimettere la causa al primo giudice ed avere invece deciso nel merito; 2) per avere la CTR considerato legittima la deliberazione della giunta comunale.

Il pronunciamento della Corte. La Corte di Cassazione, Sez. V, si è pronunciata con sentenza 2 marzo 2018, n. 4963, ribadendo quanto segue.

1) il giudice tributario ha il potere di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, anche diversi da quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in forza dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 (“Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”), espressivo di un principio generale dell’ordinamento, contenuto nell’art. 5, allegato E, L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Cass. Civ., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5929);

2) ai sensi dell’art. 59D.Lgs. n. 546 del 1992, “la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice”. A fronte del diniego di giurisdizione da parte della Commissione provinciale, in contrasto con l’art. 2D.Lgs. n. 546 del 1992, la CTR, richiesta di applicare l’art. 59 del medesimo D.Lgs., ha violato la norma giudicando nel merito invece di rimettere la causa alla commissione provinciale;

3) l’impugnazione è accolta. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTP (Cass. Civ., Sez. Unite, 31 maggio 2017, n. 13722), in altra composizione, per l’esame dei profili dedotti dalla ricorrente, di illegittimità degli atti amministrativi presupposti nonché per la decisione sulle spese anche del giudizio di legittimità.

 

Cass. Civ., Sez. V, 2 marzo 2018, n. 4963

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