06/08/2018 – Giudici di gara, il Tar Lazio frena il nuovo albo Anac

Giudici di gara, il Tar Lazio frena il nuovo albo Anac

di Guglielmo Saporito

Mare agitato per le commissioni di gara per appalti pubblici di opere, servizi e forniture: il Tar Lazio ha sospeso (ordinanza 2 agosto 2018 n. 4710) il decreto del ministero delle Infrastrutture del 12 febbraio 2018, con il quale sono stati stabiliti i compensi minimi per i commissari di gara.

Il provvedimento sopravviene in un momento delicato perché è imminente (dal 10 settembre 2018, secondo il comunicato Anac del 18 luglio) l’apertura dei termini per l’iscrizione degli esperti nell’albo gestito dall’Autorità. Era quindi tutto pronto per estrarre i nominativi dei commissari di gara dall’albo, a partire da bandi o avvisi con offerte che scadranno dal 15 gennaio 2019 in poi.

La sospensione del Tar è anomala, perché riguarda solo i minimi tariffari, senza intaccare il meccanismo di iscrizione degli esperti o la loro procedura di estrazione a sorte. Il Tar interviene su ricorso di una centrale di committenza che, nell’organizzare le procedure di gara dei propri aderenti (enti locali appaltatori), si è posta il problema dell’incapienza delle risorse necessarie per retribuire i commissari di gara.

Ogni opera, servizio o fornitura ha infatti un «quadro economico» in cui, tra le varie voci, vi è quella delle «somme a disposizione», che è utilizzata per pagare i commissari di gara (articolo 77 comma 10 Dlgs 50/2016). Finchè i commissari sono interni all’amministrazione, non vi è un problema di retribuzione, essendo gratuita la loro attività a favore dell’ente di appartenenza: ma se occorre attingere dall’albo Anac, diventa necessario applicare le tariffe del ministero, che prevede minimi inderogabili. Ad esempio, come osserva il Tar, per le gare di minore calibro (per opere fino a 20 milioni di euro, servizi fino a un milione di euro ed ingegneria fino a 200mila euro) sono previste retribuzioni di 3mila euro per ogni commissario. Per soddisfare questi minimi, occorrerebbe modificare il quadro economico degli interventi (singoli appalti, servizi o forniture), oppure (come sembra ipotizzare il Tar) ridiscutere la logica dell’equo compenso e dei minimi inderogabili.

È quindi vero ciò che afferma il Tar nella motivazione dell’ordinanza, che cioè il Dlgs 50/2016 (Codice appalti) non prevede minimi tariffari per i commissari di gara, e che quindi il ministero non poteva inserirli autonomamente; ma è anche vero che il problema dei minimi è vitale per le libere professioni, come prova la vivacità del dibattito sulle prestazioni professionali gratuite (Consiglio di Stato 4614/2017 sul piano urbanistico di Catanzaro).

A seguito dell’ordinanza Tar, allora, i commissari potranno essere remunerati dalle stazioni appaltanti senza l’obbligo di rispettare i minimi di 3mila euro, lasciando tuttavia trasparire dubbi di correttezza ed imparzialità per lavori sottoremunerati. Ed è possibile che questa sospensione costringa, addirittura, a rivedere parti importanti del nuovo meccanismo. Una via di uscita, ipotizzata tempo fa, potrebbe essere la previsione di un contributo a carico dei partecipanti alla gara, ma la giurisprudenza dello stesso Tar si è espressa in termini sfavorevoli su tale tassa di partecipazione.

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