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Nessuna relazione sindacale per il ricollocamento del personale eccedentario negli enti in dissesto
V. Giannotti, G. Popolla (La Gazzetta degli Enti Locali 6/3/2020)
Gli Enti locali che attivano le procedure di eccedenza del personale, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001, se la platea dei lavoratori interessati superano le dieci unità, hanno l’obbligo di attivare l’informativa e/o consultazione sindacale e, in mancanza di tale incombente, la procedura di collocamento in disponibilità deve essere dichiarata illegittima e il lavoratore deve essere reintegrato. Secondo, tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza n. 5046/2020) la consultazione, e/o informativa sindacale, non deve essere attuata in presenza della procedura di dissesto, stante una normativa speciale e vincolata. Si ricorda, inoltre, come la procedura speciale del dissesto sia stata estesa anche agli enti strutturalmente deficitari e agli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ex art. 243-bis del TUEL) i quali sono obbligati a ricalcolare la loro dotazione organica sulla base del rapporto medio tra dipendenti e popolazione residente, secondo le indicazioni del decreto del Viminale (vedi ultimo d.m. 10 aprile 2017 valido per il periodo 2017-2019).

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