tratto da Italia Oggi
Periodo d’assenza considerato servizio
di Matteo Barbero
 
I periodi di assenza dal servizio dei dipendenti pubblici imposti dai provvedimenti di contenimento del Covid-19 costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. È quanto dispone l’art. 19, comma 3, del dl 9/2020, approvato per arginare la diffusione del coronavirus (si veda altro servizio a pag. 36). La disposizione, peraltro, pone alcuni dubbi interpretativi. Essa, in primo luogo, si applica all’infuori dei casi malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, che il comma 1 equipara al periodo di ricovero ospedaliero. Il comma 3, invece, regola i casi di assenza in conseguenza di quanto imposto dall’art. 3, comma 1, del dl 6/2019, che a sua volta rimanda ai precedenti artt. 1 e 2. Questi ultimi, in particolare, dispongono i) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; ii) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; iii) la chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali. Il tutto nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del virus. Rimane salvo, ad avviso di chi scrive, la possibilità per l’amministrazione di adibire il personale ad altre mansioni equivalenti. Laddove, invece, il dipendente stia a casa, l’ente è tenuto a non corrispondere l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

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