06/01/2016 – Dirigenti, assunzioni bloccate anche negli enti locali

Dirigenti, assunzioni bloccate anche negli enti locali 

di LUIGI OLIVERI

 

Italia OggiMartedì, 05 Gennaio 2016

 

Assunzioni di dirigenti bloccate in modo quasi assoluto per le pubbliche amministrazioni nel 2016, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. Sono le conseguenze dell’ articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016), che dal blocco delle assunzioni delle qualifiche dirigenziali ha inteso trarre, da un lato, spazi per l’ avvio del nuovo sistema degli incarichi dirigenziali di cui si occuperanno i decreti legislativi attuativi della legge 124/2015, dall’ altro un contenimento della spesa complessiva di personale, capace in parte di concorrere al finanziamento delle esigue risorse disponibili per i rinnovi dei contratti pubblici. Il blocco delle assunzioni delle qualifiche dirigenziali non è a regime, ma limitato nel tempo. Esso, infatti, opera nelle more dell’ adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma Madia, nonché in attesa della completa attuazione della legge 190/2014, articolo 1 commi 422, 423, 424 e 425. In attesa dei decreti attuativi e della sofferta ricollocazione dei dipendenti provinciali soprannumerari, l’ articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 impone di rendere «indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell’ articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015». Rendere indisponibili i posti vacanti, significa sostanzialmente impedire che essi siano coperti, come se fossero cancellati dalla dotazione organica. È per questa ragione che finché non si saranno avverate le condizioni indicate prima, il comma 219 impedisce assunzioni sia a tempo indeterminato, sia a termine. Infatti, ai sensi dell’ articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 gli incarichi dirigenziali «a contratto», cioè a tempo determinato, vanno a coprire la dotazione organica. Dunque, se i posti vacanti sono resi indisponibili, questo vale tanto per la copertura a tempo indeterminato, quanto per gli incarichi a contratto. La tagliola è particolarmente forte, tanto che gli incarichi dirigenziali conferiti a copertura dei posti da rendere indisponibili dopo il 15 ottobre 2015 e fino all’ 1/1/2016 cessano di diritto alla data dell’ 1/1/2016, con risoluzione dei relativi contratti. Il comma 219 fa salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, «sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’ incarico». Sono conferibili, ancora, gli incarichi assegnati anche dopo l’ 1/1/2016, «concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge». Il comma 219 specifica che in ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo entro i posti disponibili (tenendo conto, cioè, di quelli resi indisponibili). Di fatto, sarà possibile assegnare incarichi dirigenziali solo su nuove vacanze createsi nel corso del 2016. Nella morsa imposta dalla legge ricadono in pieno anche regioni ed enti locali. Il comma 219 non lascia campo a dubbio alcuno, visto che ricomprende nel divieto tutte le amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, tra cui sono elencate appunto regioni ed enti locali. Il riferimento nel comma 219 all’ obbligo di rideterminare le dotazioni organiche previsto dal dl 95/2012, convertito in legge 135/2012, riguardante le sole amministrazioni statali, non deve trarre in inganno. Non vale certo ad escludere regioni ed enti locali, ma solo a precisare che i posti vacanti sono quelli risultanti dalla rideterminazione, per quegli enti che l’ abbiano realizzata. D’ altra parte, la conferma che gli enti locali debbono rendere indisponibili i posti vacanti dirigenziali è data dal successivo comma 224, che elenca categorie di personale escluso dal divieto del comma 219 (tra cui il personale non contrattualizzato), specificando che sono da escludere i dipendenti delle città metropolitane e delle province adibito all’ esercizio di funzioni fondamentali. Se gli enti locali non fossero coinvolti nel divieto di cui al comma 219 tale precisazione non sarebbe stata necessaria. Pertanto, comuni e aree vaste non potranno effettuare assunzioni ai sensi dell’ articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000, in quanto si tratta di contratti a termine entro la dotazione. Si può ritenere, invece, applicabile il comma 2 dell’ articolo 110.

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