05/04/2017 – Nessun limite all’accesso agli atti delle società partecipate da parte dei consiglieri

Nessun limite all’accesso agli atti delle società partecipate da parte dei consiglieri

(Amedeo Di Filippo) Con la sentenza n. 656 del 17 marzo, il Tar Lombardia ha risolutivamente chiarito l’ambito di azione riconosciuto ai consiglieri nell’accesso agli atti delle società partecipate, smantellando le resistenze più volte manifestate soprattutto dagli amministratori delle società medesime.

I fatti

Un consigliere della Regione Lombardia ha presentato istanza di accesso al verbale della seduta del CdA di Arexpo S.p.A., società a partecipazione mista pubblico-privata le cui quote di partecipazione erano di proprietà per il 34,67% ciascuno della Regione Lombardia e del Comune di Milano, per 27,66% dell’Ente autonomo Fiera Internazionale e per il 3% della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Rho. Ha poi rivolto la stessa istanza direttamente ad Arexpo, che ha negato l’accesso ribadendo tale decisione anche dopo il ricorso, con esito favorevole, al Difensore regionale della Lombardia.

Ricorre al Tar Lombardia, che gli dà ragione e ordina l’ostensione di quanto richiesto. Il ragionamento proposto dai giudici si fonda in larga parte sulle norme statutarie e regolamentari della Regione Lombardia, che riconoscono ai consiglieri il diritto di ottenere dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate, informazioni e copia di atti e documenti utili all’esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

I principi

L’aspetto di maggiore interesse della sentenza è che il Tar ritiene applicabili al caso i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al diritto di accesso attribuito ai consiglieri comunali e provinciali dall’art. 43, comma 2, del Tuel:

– il diritto (soggettivo pubblico) è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito;

– i consiglieri hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale; il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri, pertanto, ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso riconosciuto a chiunque sia portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 e ss. della L. n. 241/1990);

– la finalizzazione dell’accesso all’espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l’accesso ed il fattore che ne delimita la portata; le disposizioni, infatti, collegano l’accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell’ente;

– a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né l’ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l’esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell’amministrazione sarebbero arbitri di stabilire l’ambito del controllo sul proprio operato;

– il diritto di avere tutte le informazioni che siano utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all’osservanza del segreto;

– gli unici limiti all’esercizio di tale diritto si rinvengono nel fatto che l’esercizio del diritto stesso avvenga in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici dell’ente e che non si sostanzi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto di accesso dei consiglieri.

Accesso senza riserve

Quello dei consiglieri è dunque un accesso praticamente incondizionato, cui non può essere opposto – come spesso accade nella pratica – l’art. 2422 del codice civile, che riconosce ai soci delle società per azioni il diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

Questa norma, afferma il Tar Lombardia, si limita ad attribuire ai soci il “diritto d’ispezione dei libri sociali”, ma da questo non può desumersi un generale divieto che ad altri soggetti (nella specie i consiglieri regionali) venga attribuito da altre norme (lo Statuto regionale e il Regolamento del Consiglio regionale) il diritto di accedere ad altri atti societari.

testo della sentenza

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