04/06/2018 – Per lo scorrimento delle graduatorie permane il limite che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione

Per lo scorrimento delle graduatorie permane il limite che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione

 

“Parere reso ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 sull’utilizzabilità delle graduatorie concorsuali. In particolare, se il limite dato dalla preesistenza del posto vacante rispetto alla indizione del concorso valga anche nel caso di utilizzo di graduatorie di altri Enti, visto che la più recente normativa, per ragioni di economicità, obbliga ad avvalersi di graduatorie di altre amministrazioni prima di indire dei concorsi.”

 

QUI la deliberazione Corte dei conti Veneto n.189/2018

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