tratto da lapostadelsindaco.it
Manutenzione stradale: al concessionario può essere affidata la raccolta dei rifiuti
La Rivista del Sindaco 01/05/2020 Modelli di Gestione
La V Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito, con la sentenza 592 del 24 gennaio 2020, che un dirigente comunale può legittimamente ordinare la raccolta, il trasporto e l’avvio allo smaltimento dei rifiuti giacenti sui tratti stradali, al concessionario per le strade gestite da queste, in virtù degli obblighi specifici gravanti su di lui. Non si tratta però di far leva sulla sua corresponsabilità solidale automatica (non considerabile), ma solo se la condotta dell’abbandono gli sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.
Il Collegio ha portato come chiarimento della sua decisione l’articolo 14, comma 1, lett a) del Codice della strada, stando al quale la “manutenzione gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” è posto a a carico degli enti proprietari, con la precisazione (al successivo comma 3), che “per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”.
In aggiunta, ha portato all’attenzione l’articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006, in cui viene esplicitato che chiunque contravvenga al divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul terreno è poi tenuto a “procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
Prendendo in esame entrambe le disposizioni normative, nella prima troviamo l’obbligo per il concessionario di pulire le strade di sua pertinenza (per garantirne la sicurezza e una circolazione fluida), mentre nella seconda troviamo un’applicazione (concorrente) per il concessionario, in riferimento alle strade da esso gestite, in cui si specificano gli obblighi su esso gravanti, in caso la condotta dell’abbandono le sia imputabile come dolo o colpa, escludendo di fatto la sua corresponsabilità solidale automatica. In pratica si deve distinguere l’ipotesi di ordine di rimozione dei rifiuti funzionale alla mera ed ordinaria manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, di cui rimane responsabile il Comune come “ente locale con fini generale” a sollecitare ed ingiungere la rimozione, in caso di omissione dell’ente concessionario; dalla distinta ipotesi in cui si adotti un “ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti”, adempimenti questi oltre la mera gestione e pulizia stradale, che risulta una “espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto dei abbandono dei rifiuti, rientrante nell’ambito di operatività dell’articolo 192, Dlgs 152/2006”.
Quindi, stando a quanto dichiarato dal Consiglio di Stato, il dirigente comunale può quindi ordinare all’ente concessionario di occuparsi della manutenzione ordinaria delle strade, al fine di provvedere “alla raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti giacenti sui tratti stradali comprensivi delle relative aree di pertinenza”.
Articolo di Luigi Franco
Nessun tag inserito.