Al Tar calabro è stata posta, tra le altre, la questione della competenza sull’adozione del provvedimento di esclusione, stante che nel disciplinare di gara questo compito era attribuito alla commissione di gara mentre nella realtà è stato adottato dal responsabile unico del procedimento.
Il giudice ha affermato la perfetta legittimità della procedura seguita e quindi l’infondatezza della censura, rammentando che l’articolo 31, comma 3 del Dlgs 50/2016 individua nel responsabile unico del procedimento il soggetto deputato a svolgere «tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti» e che questi, pertanto, «riveste, nel contesto della gara, un ruolo particolare e svolge funzioni di garanzia e di controllo (Consiglio di Stato, parere 2040/2017)». Sicché, prosegue il giudice «tra le sue attribuzioni, dunque, vi è anche l’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara (Tar Friuli-Venezia Giulia, n. 450/2019; Tar Veneto, n. 695/2018)».
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