tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
E’ illegittimo l’avviso del Comune che riserva ai soli residenti i buoni pasto della solidarietà alimentare legati all’emergenza Coronavirus
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
Il TAR dell’Abruzzo, con la sentenza n. 79, del 22 aprile 2020, ha accolto il ricorso di una contribuente che ha impugnato il provvedimento del Comune; per i giudici amministrativi i buoni spesa per generi alimentari legati all’emergenza COVID-19 non possono essere riservati ai soli residenti del Comune.
L’ordinanza della Protezione Civile
Con la pubblicazione sulla G.U. del 30 marzo 2020, dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, sono state disposte le risorse per adottare le misure di solidarietà alimentare da destinare ai cittadini e la loro ripartizione ai vari Comuni. L’Ordinanza dà seguito al DPCM 29 marzo 2020 che ha rideterminato, incrementandola, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020, per aiutare appunto i Comuni a mettere in campo interventi di sostegno alimentare alle famiglie più gravemente colpite dall’emergenza coronavirus.
In virtù del Fondo , i Comuni possono acquistare:
– buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
– generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Sarà l’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune che sarà chiamato ad individuare la platea dei beneficiari e a determinare il contributo da erogare per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a coloro che non ricevono alcun sostegno economico pubblico (reddito di cittadinanza, ecc.)
I Comuni possono avvalersi degli enti del Terzo Settore e di quelli attivi nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
L’IFEL- Fondazione ANCI – sul proprio sito ha pubblicato il 3 aprile il documento “Fondo solidarietà alimentari – Buoni spesa emessa dai Comuni” , con il quale chiarisce che “Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall’Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l’utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni. Sono frequenti, in proposito, le incertezze circa il regime fiscale (e, in particolare, il regime IVA) al quale si possa fare riferimento, anche al fine di assicurare la necessaria semplicità nella realizzazione di un intervento che ha tutti i caratteri della massima urgenza.
Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa – che determina l’obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell’art. 6-quater, D.P.R. n. 633 del 1972. In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.
Ai fini della sua realizzazione, appare utile evidenziare l’opportunità di:
-indicare espressamente che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l’art. 6-quater, D.P.R. n. 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono;
– indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l’impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell’ente”.
Il contenzioso amministrativo e la sentenza del TAR
Una contribuente ha impugnato davanti al TAR, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Comune nella sola parte in cui riservano l’accesso alla misura di sostegno ai nuclei familiari, i provvedimenti che sostanzialmente assegnano i buoni spesa per generi alimentari Emergenza Covid.19 – OPC n. 658 del 29 marzo 2020, ai soli residenti nel Comune di (….).
La ricorrente ricorda come il “Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica” (UNAR) nelle “Linee Guida in materia di solidarietà alimentare in esecuzione dell’ordinanza della C.P.C. n. 658/2020 ha affermato che “….qualora fosse richiesto il requisito della residenza nei Comuni interessati, … questo requisito” avrebbe “l’effetto di discriminare i potenziali beneficiari (senza fissa dimora) individuabili senza dubbio come soggetti in evidente stato di altissima fragilità sociali””.
La contribuente ritiene che in relazione alle lamentate difficoltà economica del nucleo familiare deve, pertanto, accogliersi l’istanza di sospensione interinale degli atti impugnati, nella parte in cui escludono la possibilità di accedere al bando ai cittadini non residenti anagraficamente e per l’effetto deve ammettersi con riserva la ricorrente a partecipare al bando per sé, per il marito e per il figlio .
Il TAR dopo aver esaminato la documentazione della parte ricorrente accoglie l’istanza di sospensione degli atti impugnati.
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