03/10/2018 – La nuova grandezza finanziaria della dotazione organica

La nuova grandezza finanziaria della dotazione organica

L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 3/10/2018)

“Le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA, approvate con decreto 8 maggio 2018, pubblicate il 27 luglio 2018, possono sintetizzarsi, ai fini di quanto previsto per la dotazione organica, in un unico passaggio, contenuto nel paragrafo 2.1.

In primo luogo, si indica che le pubbliche amministrazioni “dovranno indicare nel PTFP (piano triennale dei fabbisogni del personale, nda), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.

Le linee di indirizzo non chiariscono del tutto una premessa logica. Ai fini della determinazione del fabbisogno, le amministrazioni non possono più fare riferimento all’elenco dei dipendenti, ordinato per categoria, contenuto nella dotazione organica e prevedere di assumere in base alle caselle vuote.

Occorre partire da un’altra premessa: stimare il lavoro necessario da svolgere, come carico quantitativo e qualitativo e conciliare questa attività con le professionalità necessarie, distinte per categoria, mansione e profilo.

Questa operazione, certamente molto complessa, nella gran parte dei casi porterà al risultato di un fabbisogno teorico sicuramente più ampio della dotazione di personale in servizio e, forse, della stessa dotazione organica di diritto.

Il piano dei fabbisogni, però, non consiste in un sistema di copertura totale delle professionalità carenti, bensì nella scelta di quelle alle quali dare priorità, proprio perché esistono limiti finanziari ben precisi:

  • la spesa del personale in servizio;
  • la spesa connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La somma delle due grandezze indicate sopra costituisce un tetto invalicabile della spesa complessiva destinabile ai fabbisogni.”

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