Silenzio della P.A. – Silenzio assenso – silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni – Procedimenti che si chiudono con atti generali disciplinanti la materia urbanistica – Applicabilità.
L’art. 17 bis, l. n. 241 del 1990, che disciplina l’istituto del silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni, si applica anche ai procedimenti culminanti con l’adozione di atti generali disciplinanti la materia urbanistica (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che si tratta di una fattispecie di silenzio con valore tipizzato di assenso, che matura tra amministrazioni pubbliche, oppure tra amministrazioni e soggetti gestori di beni o servizi pubblici, alle condizioni ed entro i limiti disegnati dalla specifica disposizione normativa. Per tale motivo viene definito come silenzio-assenso “interno”, ossia che interviene all’interno del modulo procedimentale, oppure quale silenzio-assenso “orizzontale”, in quanto concerne i rapporti tra più amministrazioni o enti pubblici e non involge il rapporto “verticale” con il destinatario del provvedimento (Tar Bari, sez. II, 6 febbraio 2020, n. 194).
Pertanto, l’ambito di operatività di tale istituto di semplificazione attiene ai procedimenti (e decisioni) pluristrutturati, quando all’emanazione di un provvedimento finale partecipino più amministrazioni, ciascuna portatrice di un peculiare interesse pubblico, che cura nell’esercizio di proprie funzioni, ascritte dalla legge, in tal guisa che l’avviso espresso, con parere, o altra formula di assenso, da una amministrazione è parimenti vincolante, ai fini dell’emanazione della decisione finale.
Ciò premesso, il Tar ha concluso nel senso che non vi sono dubbi circa l’ambito oggettivo di applicazione della norma anche agli atti di pianificazione, quali atti amministrativi generali (Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632) ed agli atti di assenso da parte di amministrazioni deputate alla cura di interessi c.d. sensibili, come espressamente stabilito dal comma terzo del richiamato art. 17-bis.
Per ragioni letterali, sistematiche e teleologiche, deve ritenersi che l’istituto del silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-bis, l. n. 241 del 1990 abbia una portata generalizzata, a prescindere dall’Amministrazione coinvolta o dalla natura del procedimento pluristrutturato preso in esame, risultando applicabile anche ai procedimenti diretti all’adozione di atti amministrativi generali, incidenti su interessi pubblici sensibili e all’esito di valutazioni discrezionali complesse.
Tar Bologna, sez. I, 27 febbraio 2021, n. 153 – Pres. Migliozzi, Est. Amovilli
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