02/12/2022 – Incarichi a contratto costruiti a valle di incarichi professionali in sequenza: i deleteri effetti dello spoil system.

La delibera Anac 550/2022 racconta una vicenda emblematica. Quella di un comune che in un breve arco di tempo conferisce al medesimo tecnico professionista circa una decina di incarichi professionali relativi a diverse attività di lavori pubblici e, poi, gli attribuisce un incarico a contratto, per altro a part time 50%, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs 165/2001, come responsabile del settore lavori pubblici.

E’ emblematica perchè è la dimostrazione di come, nei fatti, maturino i reclutamenti delle figure professionali esterne negli enti locali. Si tratta, non di rado, di disegni precisi anche se non necessariamente voluti.

I comuni, specie se di piccole dimensioni, incorrono mani e piedi nel cosiddetto lock-in, cioè continuano ad autovincolarsi, affidandosi sempre al medesimo professionista, sulla base della logica della “fiducia”.

L’autovincolo, in sè con ogni evidenza contrario a qualsiasi principio di concorrenza ed efficienza, si avvita sempre più e constatando che il professionista dipana le proprie funzioni un ventaglio sempre più ampio, il comune stringe rapporti sempre più intensi, che vanno oltre la semplice gestione di rapporti contrattuali. Qualcuno propone, e l’altro mostra interesse, di trasfondere il rapporto di fiducia e i molteplici incarichi in un’assunzione a contratto (si badi, però, rigorosamente a part time per permettere comunque di continuare lo svolgimento di attività professionali). Si giunge, quindi, all’assunzione ai sensi dell’articolo 110. Assunzioni che, così, finiscono per essere chiaramente pilotate. Nel caso di specie, comunque, alla selezione – non è dato sapere quanto pubblicizzata – partecipò il solo professionista poi incaricato.

E’ emblematica, anche, per la speciosità delle argomentazioni offerte dal responsabile della prevenzione della corruzione, che non ha in alcun modo presidiato in modo corretto la fattispecie, non  muovendo obiezione alcuna al comune che ha assunto il professionista in chiarissima e frontale violazione dell’inconferibilità disposta dall’articolo 4, comma 1, lettera c), del d.lgs 39/2013. Argomentazioni speciose che l’Anac, anche richiamando consolidata giurisprudenza, demolisce punto per punto, evidenziando indirettamente il chiaro tentativo del rpct di difendere “a qualsiasi costo” scelte indifendibili. Probabilmente a causa della posizione di estrema debolezza che rivestono detti responsabili, spesso coincidenti con segretari comunali talmente esposti allo spoil system ed alla precarizzazione, da doversi inventare argomentazioni manifestamente infondate, pur di apparire paladino delle scelte del sindaco, piuttosto che garante della correttezza amministrativa. Costi appunto dello scellerato spoil system.

Dovrebbe risultare, dunque, chiaro perchè possa risultare deleteria ed anticoncorrenziale la prassi degli incarichi gratuiti (non era questo il caso affrontato): costituiscono le premesse per acquisire posizioni di vantaggio, denominabili anche “fiducia” rispetto ad altri per aspirare ad incarichi futuri ben più stabili e remunerati. Altrettanto chiaro è quanto un continuo affidarsi allo stesso professionista possa fare scattare la “trappola” del lock-in e anche in questo caso creare posizioni di vantaggio, in base ad un rapporto di “fiducia”. Che, non si finirà mai di dirlo, erroneamente è posto alla base di incarichi a contratto. La Costituzione, come anche le norme ordinarie (lo stesso articolo 110 del d.lgs 267/2000) non pongono mai la fiducia che si ripone sulla persona come elemento della necessaria motivazione della scelta del professionista, dell’appaltatore, dell’incaricato a contratto. La normativa richiede selezione tra più potenziali candidati, basata su pari condizioni di partenza.

Lo scopo del d.lgs 39/2013 è proprio quello di scongiurare il rischio che il protrarsi di incarichi professionali nel corso dei due anni antecedenti l’assegnazione di incarichi dirigenziali o di vertice possa costituire premessa per incaricare proprio il destinatario di quegli incarichi. Un rischio potenziale, idoneo a lasciar intravedere in filigrana un intento non in tutto conforme all’interesse pubblico, ma inquinato da quello privato di precostituire una posizione di vantaggio, in vista appunto di un futuro munus publicum.

Infine,  la vicenda è emblematica perchè evidenzia la debolezza estrema del sistema anticorruzione. I rpct sono debolissimi e si arrampicano sugli specchi per sostenere le posizioni abnormi dei sindaci; l’Anac può intervenire solo ex post, episodicamente ed occasionalmente, a danno già fatto.

Occorrerebbe eliminare immediatamente lo spoil system che da 25 anni lede funzioni ed efficacia dei segretari comunali e, comunque, dei responsabili della corruzione, ed istituire controlli preventivi esterni di legittimità. E’ solo con controlli preventivi, celeri ed efficaci, che si possono scongiurare vulnus alla legalità così macroscopici come quelli trattati dall’Anac nel caso di specie, che è uno solo ad emergere in un oceano non conosciuto ufficialmente.

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