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Ordinanza 658/2020 – approvazione criteri preventivi
Alla luce della recente Ord. 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo), per l’erogazione dei “buoni spesa” o dei “pacchi alimentari” occorre predisporre apposita regolamentazione per approvare i criteri preventivi (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12) per l’assegnazione degli stessi?
a cura di Simone Chiarelli
 
Non occorre una preventiva regolamentazione per la determinazione dei criteri preventivi.
Il sistema deliberato dalla Ord. 29 marzo 2020, n. 658 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 del 30-03-2020 è derogatorio per molti aspetti rispetto all’ordinanza disciplina in materia ad esempio:
– in relazione alla variazione di bilancio per gli enti in esercizio provvisorio (di regola vietata ma qui consentita con delibera di giunta straordinaria)
– in relazione alla acquisizione, in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dei voucher (buoni spesa) o di generi alimentari o prodotti di prima necessità
– in merito alla predeterminazione dei criteri di assegnazione dei contributi economici.
Infatti l’ordinanza, urgente, tanto da disporre in poche ore un contributo eccezionale di 400 milioni di euro secondo una ripartizione speciale e derogatoria dell’ordinario Fondo di Solidarietà Comunale, ha lo scopo di intervenire tempestivamente a risolvere problemi di liquidità della popolazione in posizione di fragilità ed in particolare per “i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno”.
La protezione civile, nel proprio provvedimento, ha individuato i criteri preventivi da prendere a riferimento stabilendo che gli stessi siano valutati direttamente dall’ufficio servizi sociali (senza dunque intermediazione di atti, provvedimenti o discipline preventive o pregresse) che sono:
– definizione della modalità più idonea fra “buoni spesa” e consegna diretta di generi alimentari e di prima necessità
– assegnazione per nucleo familiare
– livello di esposizione agli effetti economici (non sanitari nè sociali) dell’emergenza
– stato di bisogno
– urgenza ed essenzialità dell’intervento (minimizzazione)
– priorità ai non assegnatari di sostegno pubblico.
In questa cornice le Amministrazioni comunali, singole o in gestione associata, dovranno gestire le risorse assegnate e quelle ulteriori provenienti da altre poste di bilancio, donazioni di privati o dello Stato con nuove assegnazioni.

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