02/03/2017 – Turn over giro di vite dalla Corte dei Conti

Turn over giro di vite dalla Corte dei Conti

 

Turnover limitato negli enti locali. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, col parere 15 febbraio 2017, n. 23, torna sulla sfortunata questione dell’utilizzo dei «resti assunzionali», cioè le risorse utilizzabili negli anni precedenti per assunzioni, ma non consumate, fornendo un’interpretazione estremamente restrittiva, complicando ulteriormente una materia da sempre resa di difficile attuazione proprio dalle contraddittorie indicazioni della magistratura contabile. Secondo il parere della sezione Lombardia, «al fine di calcolare la capacità assunzionale bisogna prendere come riferimento la percentuale indicata per l’anno in cui si intende avviare la procedura di assunzione, a prescindere da quale fosse la percentuale indicata nell’ anno a cui si riferiscono le cessazioni intervenute (ossia i cosiddetti resti)». Questa indicazione finisce per stringere moltissimo le maglie delle assunzioni. Si prenda il caso dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Ai sensi dell’articolo 1, comma 228, della legge 208/2015, possono assumere nel limite del 25% del costo delle cessazioni del personale non avente qualifica dirigenziale, cessato nel 2016. Secondo la chiave di lettura suggerita dalla sezione Lombardia, tuttavia, questa limitata percentuale non varrebbe solo per calcolare il turnover sull’ anno precedente, ma anche per determinare l’ammontare dei resti assunzionali del triennio 20132015, sul quale «spalmare» questa limitata percentuale. Nonostante, invece, per ciascuno di tali anni il turnover sull’ anno precedente fosse superiore (il 40% nel 2013 ed il 60% negli anni 20142015, con alcune possibilità di innalzamento per i comuni virtuosi).

Nei confronti degli enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il cui rapporto ipendentipopolazione dell’ anno 2016 sia inferiore al rapporto medio dipendentipopolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’ interno di cui all’articolo 263, comma 2, del dlgs 267/20000, paradossalmente, invece, l’ indicazione della sezione Lombardia potrebbe anche rivelarsi vantaggiosa, in quanto detti comuni potrebbero utilizzare il 75% come parametro per il conteggio del turnover del triennio 20132015 e, quindi, ottenere spazi maggiori di quelli fissati dalla legge. Secondo il parere della sezione Lombardia, i «resti assunzionali» devono essere presi in considerazione «solo per determinare l’entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale che deve necessariamente essere rispettosa della percentuale fissata dal legislatore per l’ anno in cui si intende a procedere con la nuova assunzione».

Quanto disposto dalla sezione Lombardia genera estrema confusione negli enti, che si trovano per l’ennesima volta spiazzati da interpretazioni contraddittorie della magistratura contabile: infatti, la Sezione regionale di controllo per il Veneto era giunta a conclusioni diametralmente opposte col parere 31 agosto 2012, n. 534. In effetti, la contraddittorietà ed incoerenza delle conseguenze derivanti dal parere 23/2017 della sezione Lombardia ne rendono estremamente debole l’impianto. Il nuovo caos si aggiunge ad una situazione estremamente complicata, dovuta da un lato appunto alle continue modifiche alle regole sul turnover e, dall’ altro, ad interpretazioni spesso sfortunate della Corte dei conti, come quella sul significato dell’ articolo 3, comma 5, del dl 90/2014, che ha appunto consentito il cumulo delle risorse assunzionali, non correttamente considerato dalla sezione autonomie come rivolto alla programmazione futura con deliberazione 27/2014, dalla quale però la sezione non ha mai voluto recedere, costringendo il legislatore a prevedere espressamente l’utilizzabilità dei resti passati, come vuole la logica, attraverso il dl 79/2015.

LUIGI OLIVERI – 1 marzo 2017

Pagina 37 Italia Oggi

 

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