02/02/2019 – Offerta economica più vantaggiosa, non può incidere più del 30%

Offerta economica più vantaggiosa, non può incidere più del 30%

Se si aggiudica un appalto con l’offerta economicamente più vantaggiosa il limite massimo del 30% non è mai derogabile, anche se la prestazione ha carattere di omogeneità. È quanto ha stabilito l’Anac con la delibera n.7 del 9 gennaio 2019 con un parere di precontenzioso concernente una procedura aperta per la fornitura, per due anni, di materiale di osteosintesi che, per un importo base d’asta di oltre 2 milioni di euro, doveva essere aggiudicato con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

Una società aveva eccepito la violazione dell’art.95, comma 10-bis del codice dei contratti pubblici dal momento che la stazione appaltante aveva quantificato nel 40% il peso del punteggio da attribuire alla componente «prezzo» dell’offerta, invece di rispettare il limite massimo del 30%. L’articolo 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo del 2017 prevede che «la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%».

La stazione appaltante aveva difeso la scelta sostenendo che, alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida Anac n.2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, «la scelta di prevedere una soglia massima del 30%, per l’attribuzione del punteggio economico, non ha trovato fondamento negli orientamenti dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), apparendo eccessivamente limitante per la valorizzazione dell’offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità». Da ciò la stazione appaltante aveva fatto discendere che «in un contesto di omogeneità dei prodotti sul mercato, di dare maggiore peso all’offerta economica, nell’intendimento di assicurare maggiore risparmio di spesa, a tutto vantaggio del bilancio aziendale».

L’ Anac ha bocciato questa tesi ritenendola «del tutto infondata» ribadendo che nelle linee guida si afferma il principio generale che si deve attribuire al prezzo un punteggio limitato (al di sotto del 30%) se si vuole apprezzare la parte qualitativa dell’offerta o scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici.

L’Anac ha chiarito, però, che l’avere affermato che «si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga» significa che il peso del prezzo può essere maggiore degli altri casi, ma sempre calibrato nel limite di legge del 30%.

Quindi una percentuale del 40% per l’offerta economica prevista dal bando di gara viene ritenuta illegittima. In ogni caso, quando le prestazioni contrattuali presentano un elevato grado di omogeneità (qualitativa) è sempre possibile utilizzare anche esclusivamente il criterio del minor prezzo, ma deve trattarsi, appunto, di «forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato» ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b)».

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