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RTI: necessaria la corrispondenza tra la qualificazione posseduta e la quota di lavori da eseguire

Pubblicato il 29 marzo 2019


La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori.

Questo il principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6 del 27 marzo 2019.

Nel caso di specie ciascuna impresa partecipante al raggruppamento (di tipo orizzontale) aveva dichiarato di essere in possesso della SOA richiesta per lo svolgimento dei lavori (relativa alla categoria OG3) ed aveva indicato la specifica quota di lavori che avrebbe eseguito.

La stazione appaltante ne aveva disposto l’esclusione in quanto era emerso che un’impresa si era impegnata alla realizzazione di una quota di lavori superiore al requisito di qualificazione posseduto.

Il RTI aveva impugnato il provvedimento di esclusione evidenziando che la giurisprudenza amministrativa, in casi analoghi, ha ritenuto non consentita l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura, sempreché fossero presenti tre condizioni, e cioè:

  • che lo scostamento tra il valore attestato dalla SOA posseduta e il valore dei lavori per il quale l’operatore si era impegnato non fosse eccessivo;
  • che il raggruppamento, nel suo complesso, fosse comunque in possesso di requisiti sufficienti a coprire l’intero ammontare dell’appalto;
  • che il raggruppamento avesse la forma di raggruppamento orizzontale.

Di qui, la questione, rimessa all’Adunanza Plenaria: “se sia consentito ad un’impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori”.

Secondo l’Adunanza Plenaria, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara.

E ciò senza che possano rilevare altre e diverse considerazioni, quali la natura del raggruppamento, l’entità minima dello scostamento e, in particolare, la circostanza che il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori.

L’art. 92 del d.p.r. 207/2010 riconosce la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, comma 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, comma 2, quarto periodo, sia pure previa autorizzazione), fermo il limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata.

Ne consegue che l’impresa associata può partecipare alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione.

Di modo che una non corrispondenza, in sede di partecipazione alla gara, tra requisito e quota dei lavori da eseguire si risolve non già in una imprecisione formale ovvero in una sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale delle regole disciplinanti l’intero sistema dei contratti pubblici.

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