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L’oscuramento dei dati equivale a diniego d’accesso agli atti

Scritto da Elvis Cavalleri 9 Aprile 2019

L’oscuramento dei dati equivale a diniego d’accesso agli atti

La società ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza ex 116 c.p.a. con cui il Tar ha respinto la richiesta di accesso, senza oscuramenti, a tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti ex articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 della raggruppamento aggiudicatario

Secondo il Tar non sarebbe stato consumato alcun diniego in quanto:

— non vi sarebbe stato alcun diniego d’accesso in quanto la Consip avrebbe comunque dato accesso il 4 aprile 2018, sebbene oscurandone alcune parti della documentazione;

— le ragioni posta a base dalla Consip per l’oscuramento sarebbero state legittime in quanto l’amministrazione avrebbe la non necessità di non diffondere i dati relativi a situazioni che possono determinare la conoscenza di valutazioni interne ad altri lotti, essendo la gara in questione strutturata su una pluralità di lotti con ciascuna autonomia funzionale ma procedimentalmente connessi.

Secondo Consiglio di Stato, ord. 09 aprile 2019, n. 2331 il giudice di prime cure ha errato, e le argomentazioni ivi contenute non possono affatto essere condivise.

“In linea di principio un’impresa che ha partecipato alla gara ha dunque diritto di accedere a tutti gli atti che incidono in modo diretto ed immediato del suo interesse all’aggiudicazione — a maggior ragione qualora la richiesta concerna le dichiarazioni e la documentazione acquisita in sede di verifica degli requisiti di ordine generale, tecnico economico;

L’ostensione di una documentazione oscurata e comunque prodotta solo per stralci, costituisce, di fatto, un diniego sostanziale di accesso agli atti, ed appare una diretta violazione dell’art. 53, comma6, del D.lgs. n. 50/2016.

L’ostensione di documenti relativi ai requisiti di ordine generale, che sono comunque strettamente attinteti alla partecipazione alla gara, l’ostensione di una documentazione oscurata e comunque prodotta solo per stralci si risolve di fatto in un diniego sostanziale;

Del tutto fuori luogo è la singolare affermazione di CONSIP di dover tutelare una privacy del raggruppamento aggiudicatario per proteggere la posizione dello stesso negli altri lotti, perché non è interesse della centrale di committenza affidare appalti a soggetti privi di requisiti di ordine morale generale.

In tale direzione appare del tutto singolare che una stazione appaltante non voglia far accedere ai documenti dell’aggiudicatario di un lotto potrebbe forse avere seri problemi di ammissibilità per “proteggere” la sua posizione sugli altri lotti.

Nel caso di specie il tentativo di CONSIP di addurre ragioni, del tutto insussistenti, di privacy dei dati dell’RTI aggiudicataria in relazione alla sua partecipazione ad altri lotti della medesima gara, se non è indizio di un comportamento poco trasparente ed imparzialeappare comunque alquanto ingiustificato ed incomprensibile anche in considerazione della non ricorrenza di profili il “know how” industriale di cui all’articolo 98 del D.lgs. 10/02/2005 n. 30 Codice della Proprietà Industriale“.

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