22/02/2017 – Per i contratti a termine stesso salario accessorio dei dipendenti in organico

Per i contratti a termine stesso salario accessorio dei dipendenti in organico

di Arturo Bianco

 

Il salario accessorio dei dipendenti a tempo determinato deve essere finanziato dal fondo per le risorse decentrate e anche a questi dipendenti devono essere corrisposte le stesse indennità corrisposte al personale assunto a tempo indeterminato. Queste regole si applicano anche ai dipendenti assunti a tempo determinato, cosiddetti contrattualizzati, cioè a quelli che sono stati assunti dopo essere stati lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità (si veda l’orientamento applicativo n. 1904/17).

Le indennità 

Le norme contrattuali non prevedono che vi siano differenze sia per il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio tra i dipendenti a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato. Ricordiamo che, invece, in tema di permessi si applica una regola diversa, per cui il personale assunto con contratti flessibili non ha diritto a usufruire dei permessi previsti dalla contrattazione nazionale, ma solamente a quelli disciplinati direttamente da disposizioni di legge.

Il vincolo per cui anche ai dipendenti a tempo determinato spetta lo stesso trattamento economico accessorio si applica sia ai «compensi legati alla durata ed alle caratteristiche della prestazione lavorativa (ad. es. straordinario, turno, eccetera) sia a quelli correlati alle specifiche condizioni o modalità di esecuzione della stessa (indennità di rischio, di disagio, maneggio valori, ecc.)». Inoltre, questo principio si applica anche ai compensi legati alla performance, a partire dalla indennità di produttività. Come si vede, non sono previste eccezioni di sorta.

Le modalità di finanziamento 

Non vi sono differenziazioni, aggiunge l’Aran, neppure nelle modalità di finanziamento di questi compensi: le risorse devono essere tratte dal fondo per il trattamento economico accessorio, al pari di quelle erogate ai dipendenti a tempo indeterminato. Il parere dell’Aran si esprime infine negativamente sulla possibilità di prevedere risorse aggiuntive per il finanziamento di questi compensi, rimandando alle regole che presiedono alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata. Ma occorre ricordare che la dichiarazione congiunta n. 6 allegata al contratto collettivo 22.1.2004 prevede una deroga nel caso di dipendenti assunti a tempo determinato sulla base di una normativa regionale avente un carattere speciale. Occorre infine aggiungere che dobbiamo comunque restare nell’ambito del tetto del fondo di cui al comma 236 della legge 208/2015, cioè del fondo per il salario accessorio del 2015. E ciò in quanto in ogni caso non è prevista la possibilità di derogare a questo vincolo.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto