Tratto da: Giurisprudenzappalti
La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante che avrebbe controllato presso la Banca Dati Nazionale per il rilascio delle informazioni Antimafia solo i nominativi relativi al precedente consiglio di amministrazione, senza riferirli anche ai nuovi componenti del CdA, comunicati dall’aggiudicataria alla stazione appaltante prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
T.A.R. Campania, VIII, 07 gennaio 2025, n. 109 ritiene che tale previsione radichi senz’altro un onere per la stazione appaltante che, tuttavia,
non incide sulla legittimità dell’affidamento e dell’aggiudicazione che, al più, potrebbero essere compromessi da un eventuale esito negativo degli stessi controlli antimafia, non potendo la legittimità dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico farsi dipendere dal tempestivo adempimento di un onere rispetto al quale l’impresa non ha alcun potere di iniziativa.