Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
| Codice identificativo: | 3098 | 
| Data emissione: | 06/12/2024 | 
| Argomenti: | Modifiche contrattuali | 
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| Oggetto: | Varianti ex art. 106 comma 2 – Calcolo soglia del 15% | 
| Quesito: | Nell’ambito di un appalto integrato sopra soglia UE, la Stazione Appaltante ha approvato una prima modifica contrattuale ai sensi del comma 2 art.106 d.lgs.50/2016 per un aumento pari al 14% dell’importo contrattuale. Se, successivamente, la Stazione Appaltante approva una II modifica contrattuale, sempre ai sensi del comma 2 dell’art.106 ma, questa volta, in diminuzione, la percentuale della diminutio si somma a quella della prima modifica (con la conseguenza che l’importo della seconda variante deve corrispondere a non più dell’ 1%) oppure il primo aumento e la seconda diminuzione si compensano e si calcola la percentuale di variazione rispetto all’importo contrattuale originario sul risultato della compensazione fra la prima variante in aumento e la seconda variante in diminuzione? | 
| Risposta aggiornata | L’art. 106, c. 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recita: “In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche”. Il c. 2 della citata norma consente pertanto alle stazione appaltanti uno spazio di manovra complessivo del 15% (per lavori), siano lavorazioni in più, siano lavorazioni in meno. | 


