Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 19 Maggio, 2026
 
Categoria 05.02.07 Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto
 
Sintesi/Massima

In merito alle modalità di sottoscrizione della richiesta di convocazione del consiglio da parte d’un quinto dei consiglieri, si osserva che, nel presentare le istanze telematicamente, devono attenersi alle prescrizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Testo

(Parere n.9272 del 17.3.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito alla validità della richiesta di convocazione del consiglio comunale – presentata da un quinto dei consiglieri, con nota datata … ed acquisita al protocollo dell’ente in data … – avente all’ordine del giorno le dimissioni del sindaco e la crisi politico-istituzionale in corso presso l’ente. In particolare, è stato rappresentato che i consiglieri di minoranza del Comune di … hanno segnalato presunte irregolarità verificatesi nel corso della seduta del consiglio comunale del …, in quanto il consiglio, pur essendosi regolarmente costituito, a seguito di appello nominale e verifica della sussistenza del numero legale, non proseguiva la seduta poiché il segretario generale, su sollecitazione di un consigliere di maggioranza, riscontrava che solo un consigliere firmatario della richiesta di convocazione del consiglio aveva firmato digitalmente, mentre le firme degli altri consiglieri non erano state apposte in modo corretto. Successivamente, in data …, il consigliere comunale che aveva firmato digitalmente la richiesta di convocazione del consiglio, inviando la stessa via pec, ha invitato, diffidandoli, il presidente del consiglio e la segretaria comunale a procedere nuovamente alla convocazione del consiglio per discutere sui punti indicati, chiedendo, altresì, copia delle eventuali determinazioni assunte in merito alle presunte irregolarità riscontrate. Con separata nota, riportante la stessa data, il medesimo consigliere ha chiesto, ai sensi dell’art.43 del d.lgs. n.267/2000, l’accesso agli atti, al fine di estrarre copia di un eventuale verbale redatto dal segretario comunale. Anche un altro consigliere, che aveva apposto in modo non corretto la firma sulla richiesta di convocazione, in qualità di capogruppo consiliare “…”, ha chiesto alla Prefettura, con nota datata …, che venisse verificata la legittimità dell’operato della segretaria, relativamente alla circostanza della mancata prosecuzione della seduta. Lo stesso amministratore ha, inoltre, invitato il presidente del consiglio a procedere nuovamente alla convocazione della seduta consiliare. Il segretario generale dell’ente, con relazione del …, indirizzata alla Prefettura, ha evidenziato che, durante la seduta, si era aperto un dibattito sulla questione dell’unico consigliere che aveva firmato digitalmente la richiesta inoltrandola via pec, a fronte degli altri consiglieri firmatari che ammettevano di non aver firmato digitalmente, ricorrendo ad una procedura non conforme. Il consigliere comunale primo firmatario della predetta richiesta ha affermato che quella modalità di firma costituiva una “prassi consolidata”, contestando, nel contempo, la tardività dell’eccezione sollevata in sede di adunanza. All’esito del dibattito è stato chiesto alla segretaria generale di esprimersi se fosse valida la convocazione del consiglio; la medesima, sulla base delle norme del Codice dell’amministrazione digitale, tenuto conto di quanto emerso, ha espresso, in sede consiliare, il parere secondo cui solo la firma digitale ha valore legale e dà la certezza della provenienza ed autenticità della sottoscrizione del documento. La stessa ha ritenuto, pertanto, che la richiesta di convocazione del consiglio, firmata in modo corretto da un solo consigliere, non poteva considerarsi presentata da un quinto dei consiglieri. La segretaria ha, inoltre, precisato che la seduta consiliare è terminata per il venir meno del numero legale, in quanto, dopo il parere reso nel corso della adunanza consiliare, la maggior parte dei consiglieri si era allontanata dall’aula. In merito alle modalità di sottoscrizione della richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, si osserva che già questa Direzione, in precedenti pareri resi in materia, si era espressa chiarendo che i consiglieri, nel presentare le istanze in via telematica, devono attenersi alle prescrizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. In particolare, il comma 1-bis dell’art.20 del d.lgs. n.82/2005 prescrive che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista all’articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata od una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all’autore …”. Nel caso di specie, non sembra, dalla lettura degli atti, che vi siano state irregolarità nella seduta consiliare del …, in quanto il segretario generale, a seguito delle eccezioni sollevate da un consigliere di maggioranza in merito alle firme apposte in modo non corretto sulla richiesta di convocazione del consiglio, ha dovuto prendere atto, non essendosene accorto prima della convocazione, che la predetta richiesta era priva dei requisiti prescritti dall’art.39, comma 2, del TUOEL, in quanto non era stata sottoscritta in modo corretto da un quinto dei consiglieri. Sul punto, nulla è disciplinato dallo statuto dell’ente che, all’art.16, si limita a prescrivere che il presidente è tenuto a riunire il consiglio quando lo richieda un quinto dei consiglieri; anche il regolamento del consiglio comunale, all’art.23, riporta analoga espressione, senza precisare alcunché. Premesso che la richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri debba essere presentata in forma scritta, la posizione assunta dal segretario generale durante la seduta consiliare, appare, quindi, corretta, svolgendo il medesimo, ai sensi dell’art.97, comma 2, del TUOEL, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Tutto ciò premesso e presumendo che quanto accaduto abbia costituito oggetto di verbalizzazione, si ritiene che del verbale dovrà essere rilasciata copia al consigliere che ha presentato richiesta di accesso agli atti; nel contempo, i consiglieri firmatari della prima richiesta di convocazione del consiglio dovranno presentare altra nota sottoscritta in modo corretto per un quinto, qualora intendano discutere degli argomenti ivi indicati. L’ente locale vorrà eventualmente valutare la possibilità di inserire nel proprio statuto e regolamento una disposizione che chiarisca in modo inequivocabile le modalità di presentazione delle istanze in questione inviate dai consiglieri per via telematica.

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