tratto da giustizia-amministrativa.it

Concorso a pubblico impiego – Commissione giudicatrice – Sostituzione dei componenti – Organo collegiale – Continuità – Esclusione di novazione

Al variare (per qualsiasi ragione) di uno, o più, o eventualmente anche tutti, dei componenti di una commissione di concorso, non si verifica mai un fenomeno (novativo) di avvicendamento tra organi diversi, bensì sempre un fenomeno di prosecuzione dell’attività della stessa commissione, sebbene diversamente composta in tutto o in parte. La commissione, quale organo collegiale, conserva infatti la propria identità soggettiva nonostante il mutamento dei commissari, configurandosi una mera successione funzionale delle persone fisiche e non la costituzione di un nuovo organo. (1).

In motivazione la sezione, pronunciandosi in relazione ad una procedura per la nomina di un professore universitario di prima fascia, ha ritenuto che la contraria tesi della novazione seguita dal T.a.r.: i) non è congruente con i principi giuridici che regolano l’immedesimazione organica, per i quali la soggettività di un organo (specialmente, ma non solo, se collegiale) non muta con l’avvicendarsi dei suoi componenti; ii) né (con particolare riguardo alle commissioni di concorso) è funzionalmente compatibile con l’ordinario svolgimento delle operazioni concorsuali, che verrebbero a dover essere reiterate dall’inizio – e, dunque, potrebbero non giungere mai a compimento – ogni volta che uno, o più, dei suoi componenti si dimetta (o venga comunque meno per qualsiasi ragione, naturale o giuridica).

 Concorso a pubblico impiego – Commissione giudicatrice – Criteri di valutazione – Predeterminazione – Conoscenza dei candidati – Immutabilità – Limiti

Costituisce ius receptum in giurisprudenza che la  commissione di concorso debba (pre)determinare i criteri di valutazione ai quali si atterà nello scrutinio prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura, in modo da poter favorire taluno dei competitors. Detto principio non risulta peraltro violato laddove la composizione della commissione di concorso sia variata nel corso della procedura e la commissione, nella diversa composizione, continuando i lavori, si sia limitata a prendere atto, non potendo fare diversamente, dei criteri già elaborati dalla commissione (nella prima composizione), senza conoscere i nomi dei candidati. (2).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8007

(2) Conformi: In relazione alla prima parte della massima Cons. Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8007; 2 maggio 2023, n. 4449; sez. VI, 8 ottobre 2021, n. 6726; 13 dicembre 2017, n.5865; 17 maggio 2017, n. 2334; 19 marzo 2015 n. 1411; sez. V, 22 gennaio 2015 n. 284; sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3851; sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062; in relazione alla seconda parte della massima: Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2023, n. 4449, secondo cui la commissione in diversa composizione, subentrata alla prima, è tenuta a recepire i criteri elaborati dalla commissione nella precedente composizione, in quanto a conoscenza dei nomi dei candidati; diversamente dovrebbe ripetersi l’intera procedura.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 13 marzo 2026, n. 170 – Pres. ed Est. De Francisco

Torna in alto