Tratto da: Giurisprudenzappalti 

Il Consiglio di Stato prima ricorda che, affinché un’area assuma la natura di strada pubblica, “non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titolo dell’area da parte della pubblica amministrazione), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio” (così Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2000 n. 823, cui è conforme la giurisprudenza di legittimità successiva, fino, tra le altre, a Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2010, n. 20405 e 2 febbraio 2017, n. 2795)” (Cons. St., sez. V, 26 marzo 2024 n. 2870 e sez. II, primo luglio 2024 n. 5811).

Successivamente ribadisce i principi sugli oneri manutentivi delle strade private aperte al pubblico.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 12/01/2026, n. 245:

Né, nel caso di specie, l’uso pubblico della strada consente di addossare all’Amministrazione gli oneri manutentivi.

Con riferimento alle strade private aperte al pubblico transito questa Sezione, decidendo su un caso di “responsabilità ex art. 2051 cod. civ.”, ha infatti affermato che “l’onere manutentivo delle strade private grava, ordinariamente, sui proprietari delle medesime, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti dal loro cattivo stato di conservazione” (9 settembre 2025 n. 7252). A tal fine è stato richiamato come il criterio declinato sia “pacifico sia nella giurisprudenza civile (ex pluribus, Cass. civ., III, 25 febbraio 2009, n. 4480, per cui “la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sull’amministrazione comunale, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l’esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l’obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati”), sia in quella amministrativa (già Cons. Stato, V, 23 maggio 2005, n. 2584, a mente del quale “ai sensi della normativa vigente, per determinare il soggetto onerato della manutenzione di una strada, è necessario individuare il proprietario di questa. Pertanto, o la strada è nazionale, regionale, provinciale o comunale, ed allora non presenta i caratteri della strada privata, ma è pubblica e l’onere della manutenzione va addossato all’ente che ne è proprietario, oppure è privata, ed allora l’onere della relativa manutenzione non può essere addossato al Comune”).

Nel caso di specie, anche a ritenere che l’ordinario onere manutentivo a carico del proprietario della strada sconti, in caso di uso pubblico della stessa, “un correlato dovere dell’amministrazione di concorrere alle spese di manutenzione della stessa (Cons. St., sez. IV, 21 settembre 2015 n. 4398 e Cass. civ., sez. III, 29 marzo n. 8879 e sez. VI-3, ordinanza 7 febbraio 2017 n. 3216)” (sez. V 26 marzo 2024 n. 2870), nondimeno il particolare ruolo svolto dalle alberature, la cui condizione giuridica e di fatto non è qui adeguatamente censurata, come visto, non consente di superare l’addebito.

Torna in alto