tratto da leautonomie.it - a cura di Concetta Orlando

Il piano esecutivo di gestione elemento fondamentale del modello organizzativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione incendi.

Quindi un fondamentale elemento costitutivo del modello organizzativo adottato dall’Ente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi è rappresentato dall’attribuzione attraverso il piano esecutivo di gestione, delle risorse necessarie per attuare le misure di sicurezza e per essere conformi ai requisiti tecnici della prevenzione incendi degli edifici secondo la normativa antincendio a presidio della pubblica incolumità. 

A tal proposito è opportuno individuare con un collegamento alla prevenzione incendi o alla sicurezza aziendale, quegli investimenti previsti nella programmazione, che adempiono anche a tali funzioni, oltre che ad altri fabbisogni di interesse pubblico. In questo modo si riesce ad avere un quadro aggiornato dello stato dell’arte sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione incendi.

In ogni caso i dirigenti assegnatari di tali risorse, sono titolari di poteri di spesa e autonomia decisionale con riferimento alla sicurezza aziendale a cui gli investimenti sono preordinati, a prescindere da come vengono qualificati nei documenti di programmazione. 

La manutenzione degli edifici di proprietà di altre amministrazioni. Comma 3 art. 18 d.lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici, occorre tenere conto dell’assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative dell’Ente.

In proposito il comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, in coerenza col principio della necessaria coesistenza di poteri di spesa e gestionali in capo al dirigente nominato datore di lavoro, dispone per il caso di edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, che gli obblighi relativi a:

  • interventi strutturali
  • manutenzione

“restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione”.

Dunque, il su richiamato comma 3 riguarda tutti quei casi in cui il proprietario dell’immobile sia un Ente e il soggetto fruitore sia un altro Ente, come per il caso delle Istituzioni scolastiche in cui l’Ente proprietario è, rispettivamente, il Comune per le scuole elementari, la Provincia o la Città Metropolitana per le scuole superiori.

Le risorse per la realizzazione degli investimenti sugli edifici scolastici sono comprese nel programma triennale dei lavori pubblici, e sono assegnate normalmente agli uffici tecnici del Comune per le scuole primarie, o della Provincia o della Città Metropolitana, per le scuole superiori.

Nel caso delle scuole statali il datore di lavoro ai fini della sicurezza aziendale rimane il dirigente scolastico, che ha l’onere di comunicare i fabbisogni manutentivi, funzionali alla sicurezza aziendale,  alla direzione comunale, provinciale o metropolitana, competente, mentre è titolare delle altre competenze di tipo organizzativo previste per il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Le risorse necessarie alla manutenzione degli edifici comunali nel piano esecutivo di gestione.

Nell’ambito dello stesso Ente, non è possibile parlare di amministrazione tenuta alla e manutenzione degli edifici diversa da quella che ha in uso i suddetti edifici, e pertanto è fondamentale attuare quanto in materia di manutenzione e interventi strutturali sugli edifici è contenuto nei documenti finanziari del bilancio e del piano esecutivo di gestione.

Assume rilievo anche la scelta organizzativa di centralizzare l’acquisto di forniture, servizi e manutenzioni. Per cui è possibile che negli Enti ci sia un’unica direzione assegnataria di risorse per la manutenzione o per le forniture, o che le risorse siano parcellizzate nelle varie direzioni, o che ci siano forme ibride per cui alcuni acquisti e manutenzioni sono centralizzate, altre no. Quello che determina la mappa della gestione del rischio sicurezza è l’assegnazione delle risorse e la concreta organizzazione dell’Ente.

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria programmata, agli interventi urgenti ed emergenziali, esistono anche numerosi interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici destinati ad ospitare postazioni di lavoro, che quindi partecipano al sistema generale della sicurezza aziendale.

I nuovi progetti infatti devono essere rispettosi di tutti i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre agli altri requisiti di sicurezza stabiliti da norme di rango superiore, in relazione al tipo di attività che vi sono svolte.

I poteri datoriali dei dirigenti e il potere disciplinare nel decreto legislativo n. 165/2001

Si ricorda che il rispetto delle norme in materia di sicurezza è previsto dai contratti collettivi di lavoro come un preciso dovere dei dipendenti, che, se violato, comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari. L’effettività del sistema a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro passa anche dall’esercizio del potere disciplinare in capo ai dirigenti e all’ufficio di disciplina. Pertanto, anche il processo di gestione dei procedimenti disciplinari fa parte del modello organizzativo sulla sicurezza aziendale.

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. attribuisce ai dirigenti in via esclusiva “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”: 

  • la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici;
  • le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro;
  • e in particolare le determinazioni per l’organizzazione degli uffici; 

Analogamente per gli Enti Locali l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce in via esclusiva ai dirigenti, alla lettera e) “gli atti di amministrazione e gestione del personale;”

Per quanto riguarda invece il potere disciplinare, l’articolo 55 del decreto legislativo n. 165/2001, attribuisce la competenza all’irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale, ad un apposito ufficio, individuato da ciascuna Pubblica Amministrazione, facendo residuare in capo al dirigente, che pure ha i poteri di gestione del personale assegnato, solo l’obbligo di segnalazione dell’infrazione disciplinare all’apposito ufficio o la facoltà di irrogare, nei casi più lievi, la sanzione del rimprovero verbale.

Le Amministrazioni, fermi restando i confini organizzativi, stabiliti da norme di rango superiore come quelle sopra esemplificate, hanno la facoltà di distribuire il complesso dei poteri “datoriali” in modo diversificato tra i vari dirigenti, ad esempio attraverso l’attribuzione alla direzione del personale, di taluni atti di amministrazione e gestione del personale riferiti a tutto l’Ente.

Anche in questo caso il processo deve assicurare che le scelte sulla gestione e amministrazione del personale siano coerenti con i ruoli e le responsabilità attribuite a ciascun dirigente, sotto il profilo della sicurezza aziendale.

Il servizio di prevenzione e protezione: ruolo di supporto del datore di lavoro 

In considerazione della specificità del tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, gli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2008 consentono ai datori di lavoro di avvalersi di un servizio consulenziale di prevenzione e protezione, che è obbligatorio per talune dimensioni o tipologie aziendali e può essere svolto o da personale interno o da esperti esterni, nell’uno e nell’altro caso devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32 del medesimo decreto (titoli di studio e formazione, esperienza).

In particolare, il datore di lavoro ha il dovere di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, avendo cura che gli addetti al servizio: 

  • posseggano le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32; 
  • siano in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda;
  • dispongano di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati;

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede ai sensi dell’articolo 33 d.lgs. n. 81/2008:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché’ alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

I poteri di proposta e le competenze specialistiche degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, garantiscono il datore di lavoro nell’assumere le decisioni di competenza. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio, l’articolo 31 del decreto legislativo n. 81/2008 consente ampia autonomia organizzativa, da rapportare alla complessità dell’azienda e delle unità produttive, al numero di dipendenti, al numero delle sedi, al tipo di attività svolta nelle varie postazioni etc.

Tali valutazioni in merito all’organizzazione sono demandate al datore di lavoro, quindi, è necessario che tutti i datori di lavoro siano resi partecipi della scelta del modello organizzativo che si intende imprimere al servizio di prevenzione e protezione, con riferimento al numero di addetti, al numero di responsabili, al coordinamento tra il servizio e i datori di lavoro, alla condivisione delle scelte organizzative che impattano sulla sicurezza dei luoghi di lavoro etc..

La scelta del numero di addetti e/o del numero di RSPP deve essere correlata oltre alle caratteristiche di complessità di cui sopra, anche alla disponibilità di tempo e di mezzi adeguati. 

I preposti

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2008 attribuisce ai “preposti” un ruolo di sovrintendenza e vigilanza diretta sui lavoratori, in merito al rispetto delle varie misure a presidio della sicurezza aziendale.

I preposti non identificano un ruolo organizzativo specifico, ma coincidono con quei soggetti che hanno una funzione gerarchicamente sovraordinata ad altri lavoratori, sui quali possono esercitare un ruolo di sovrintendenza e vigilanza diretta.

I lavoratori preposti

  • Hanno competenze professionali adeguate
  • Hanno un incarico che comporta poteri gerarchici e funzionali adeguati
  • Sovrintendono alla attività lavorativa del personale assegnato.

In tale ruolo che può coincidere con l’incarico di elevata qualificazione o di specifica responsabilità di gruppi di lavoro, previsti dalla contrattazione collettiva del comparto delle funzioni locali, devono:

  • Garantire l’attuazione delle direttive ricevute; 
  • Controllarne la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;
  • Esercitare un funzionale potere di iniziativa;

Come per gli altri soggetti coinvolti nel modello organizzativo della sicurezza aziendale, occorre avere riguardo ai contenuti del ruolo, che devono corrispondere alla descrizione del “preposto”, evitando incarichi meramente formali sganciati dall’effettivo esercizio di un ruolo di coordinamento e di sovrintendenza di personale.

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