Su NeoPA un interessante articolo fornisce chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sull’applicazione degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, attraverso quattro pareri significativi:
•L’elenco dei servizi di particolare complessità riportato all’art. 32, comma 2, dell’Allegato II.14 del decreto è solo indicativo.
•Le stazioni appaltanti possono individuare ulteriori servizi complessi (basandosi sui criteri dell’art. 32, come tecnologia avanzata o elevata funzionalità), per i quali RUP e DEC devono essere figure distinte, consentendo così l’erogazione degli incentivi.
•Non vi è obbligo di pubblicazione delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici (ex d.lgs. 33/2013).
•Tuttavia, è possibile estrarre dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 dello stesso decreto, per garantire trasparenza sulle risorse pubbliche.
•Gli enti possono riconoscere un importo maggiorato dell’incentivo in caso di attivazione di opzioni o rinnovi previsti negli atti di affidamento.
•Per gli affidamenti diretti relativi a progetti digitali del PNRR, la base d’asta per calcolare l’incentivo è il prezzo contrattualizzato (esclusa IVA), e non il contributo lump sum richiesto dal PNRR.
Questi pareri chiariscono aspetti normativi e operativi importanti, lasciando margini di flessibilità per le stazioni appaltanti e specificando criteri di trasparenza e calcolo.