Tratto da EIUS

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 77, 101, 102, 111 e 117, commi primo, in relazione all’art. 6 CEDU, e secondo, lett. e), Cost. – dell’art. 3, comma 14-septies, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 («Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2025, n. 15, che reca l’interpretazione autentica di due previsioni in materia di affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e di iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati a effettuarle.

Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 62

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