Sentenza del 12/12/2024 n. 240 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise Sezione/Collegio 1
Intitolazione:
Tributi locali – Avviso di accertamento Imu – Abitazione principale del contribuente – Residenza anagrafica o dimora abituale del soggetto passivo – Sussiste
Massima:
Va innanzi tutto considerato che nel caso in esame occorre prendere le mosse dalla disposizione contenuta nell’art. 1, coma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n, 214/2021: nel testo vigente ratione temporis tale disposizione prevedeva che “per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente “. La Corte Costituzionale – con la nota sentenza n. 209 del 2022 – ha dichiarato la illegittimità costituzionale della parte della norma sopra riportata laddove prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenza e dimora abituale diverse. In ragione della citata pronuncia è stata sostanzialmente riformulata la definizione di abitazione principale, che è ora definita il luogo in cui il contribuente soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza o dimora degli altri membri della famiglia. In tal modo viene ad essere accordata l’esenzione dell’imposta municipale propria per l’abitazione adibita a dimora principale anche nei casi in cui il nucleo familiare risulti scisso (sia nello stesso Comune sia in diverso Comune).