Tratto da: EIUS
L’assoggettamento delle diverse categorie di attività alla tassa sui rifiuti (TARI) non può variare in funzione della loro disciplina normativa o della natura giuridica dei soggetti che le esercitano, ma deve basarsi esclusivamente sulla rispettiva capacità di produrre rifiuti (nel caso di specie, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo un regolamento comunale che equiparava l’attività agrituristica a quella alberghiera).