Tratto da: EIUS
È inammissibile, «per l’inadeguata ricostruzione del quadro normativo e l’inesatta individuazione del parametro», la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, terzo comma, dell’Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense sottoscritto l’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con l. 25 marzo 1985, n. 121 – dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 («Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), in tema di esenzione dall’ICI degli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), ma unitariamente accatastati.
Corte costituzionale, 20 febbraio 2025, n. 20