Tratto da: EIUS 

È incostituzionale – per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost. – l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 («Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)»], là dove stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente». ► V. anche Corte cost., sent. n. 209/2022 (relativa all’esenzione dall’IMU), in questa Rivista.

Corte costituzionale, 18 luglio 2025, n. 112

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