Tratto da: EIUS 

L’art. 57, § 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev’essere interpretato nel senso che: a) la nozione di «richiesta» ivi contenuta comprende i reclami di cui agli artt. 57, § 1, lett. f), e 77, § 1, di tale regolamento; b) le richieste non possono essere qualificate «eccessive» unicamente in ragione del loro numero nel corso di un periodo determinato, dato che l’esercizio della facoltà prevista dalla disposizione de qua è subordinato alla dimostrazione, da parte dell’autorità di controllo, dell’esistenza di un intento abusivo della persona che ha presentato dette richieste; c) quando viene posta di fronte a richieste eccessive, un’autorità di controllo può scegliere, con decisione motivata, tra addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e assicurandosi che l’opzione prescelta sia appropriata, necessaria e proporzionata.

Corte di giustizia UE, prima sezione, 9 gennaio 2025

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