Tratto da: Giurisprudenzappalti
1) Fatto
Nell’ambito di una gara da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV, ad un offerente è stato applicato un punteggio pari a zero al criterio relativo ai servizi analoghi svolti, in ragione del fatto che questi non aveva prodotto in gara i CEL relativi alle referenze, in violazione della prescrizione del disciplinare di gara.
Detto offerente riteneva però non condivisibile il punteggio, stante l’effettivo possesso della referenza la quale, essendo i relativi lavori svolti a favore della stessa stazione appaltante, era da quest’ultima agevolmente verificabile: il CEL erano già in suo possesso, ed essi erano peraltro disponibile anche all’interno del FVOE.
2) Le ragioni dell’offerente
L’offerente ha invocato anche l’art. 99 c. 3 del Codice, ai sensi del quale “Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’ aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’ articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”.
3) Le ragioni della stazione appaltante
La stazione appaltante ha rigettato la richiesta di soccorso istruttorio in virtù di quanto previsto dal disciplinare di gara, il quale esclude l’applicazione del soccorso istruttorio per la documentazione che componeva “l’offerta tecnica e l’offerta economica.
4) Le ragioni del Giudice amministrativo
Cons. Stato, V, 04 novembre 2025, n. 8567 conferma la bontà dell’operato della stazione appaltante.
Secondo il Collegio l’appellante non ha allegato gli specifici mezzi di prova indispensabili al fine di attribuire il punteggio previsto per il pertinente sub criterio tabellare, e non poteva per il fine supplire l’art. 99 del Codice.
Detta norma “fa piena applicazione del principio once only nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici. Gli operatori economici devono fornire alla stazione appaltante solo una volta (once only) le informazioni necessarie ed è compito della stazione appaltante recuperare le informazioni che essa stessa già detiene o comunque potrebbe acquisire d’ufficio da un’altra pubblica Amministrazione; ma si tratta di una disposizione il cui ambito di applicazione non arriva fino alla fase della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice“
Sotto correlato profilo il Collegio aggiunge che “i sistemi di interoperabilità previsti dal Codice dei contratti pubblici garantiscono la tempestiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione in capo agli operatori economici partecipanti ad una gara pubblica; non garantiscono certo la “sanatoria” di evidenti errori commessi nella predisposizione delle offerte onerando la Commissione giudicatrice di compiti di ricerca di documenti al fine di attribuire punteggi”.
La conclusione è perentoria:
“Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti.
L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione “

