Tratto da GiurisprudenzaAppalti
Nel procedimento sanzionatorio ANAC, il termine di 90 giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l’Autorità dispone di elementi sufficienti a circostanziare l’addebito; non è legittimo differirne l’avvio in attesa dell’esito di un distinto procedimento ripristinatorio svolto dal soggetto vigilato. L’avvio oltre tale termine comporta l’illegittimità della sanzione.
Nel respingere l’appello, questa mi sembra la sintesi di una articolata decisione del Consiglio di Stato.
Ecco quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 27/02/2026, n. 1577.

