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Sentenza del 05/11/2024 n. 3734/3 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia

Tassazione separata ed emolumenti assimilati a redditi da lavoro dipendente

Nel caso di produzione di redditi assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate successivamente, ma, comunque, entro un termine congruo. 
Sulla base di questo principio già espresso dalla Suprema Corte (Cass. sent. n. 15071/2023), la Corte di giustizia di secondo grado della Puglia ha confermato la sentenza di prime cure, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, in sede di richiesta di rimborso, il contribuente, dipendente dell’Avvocatura Regionale, aveva richiesto l’applicazione della tassazione “separata”, anziché di quella “ordinaria”, su alcuni emolumenti erogati nel 2020, ma riferiti a prestazioni lavorative svolte nel 2018. Tale termine è stato ritenuto dai giudici non congruo. Per valutare la congruità del termine del pagamento, infatti, occorre tener conto di quanto previsto dal regolamento regionale sulla “disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”.

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