Tratto da: leautonomie.it

Sebbene il nuovo Codice sia efficace da più di un anno, rinveniamo ancora qualche pronuncia che si è dovuta occupare della questione relativa alla legittimità della inclusione in commissione di soggetti che hanno redatto la legge di gara.

E’ accaduto con la sentenza del Tar Liguria, Sez. I, 29/08/2024, n. 600. I giudici, alla fine hanno accolto il ricorso, accogliendo ulteriori motivi di gravame formulati dal ricorrente, ma certamente la censura fondata sulla incompatibilità dei componenti della commissione è stata rigettata.

La sentenza costituisce l’occasione per poter effettuare alcune ulteriori precisazioni nella materia.

Il caso trattato dai giudici

Nel caso trattato dai giudici un Comune appaltante aveva indetto una procedura per l’affidamento del servizio pubblico inerente la gestione, organizzazione e conduzione di spiagge libere attrezzate.

L’esito della procedura era stato oggetto di impugnazione da parte di un concorrente classificatasi al secondo posto.

Tra le molteplici censure mosse, figurava la asserita violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

L’Amministrazione, secondo la ricorrente, avrebbe infranto i principi di trasparenza ed imparzialità, perché i dirigenti comunali, pur avendo predisposto la documentazione di gara ed approvato i verbali, avevano fatto parte della commissione giudicatrice, rispettivamente come presidente e come componente.

Sempre secondo la ricorrente sarebbe stata, altresì, illegittima l’autoinvestitura nell’incarico da parte del Dirigente, che aveva nominato i membri dell’organo valutatore.

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