Tratto da: MIT
Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo:2632
Data emissione:18/07/2024
Argomenti: Altro
Oggetto:Art. 18 D.lgs. 36/2023
Quesito: Visto l’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui 1) il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni… Si chiede se resta comunque in capo alla stazione appaltante la decisione in ordine alla forma di stipula o se l’art. 18 impone in via perentoria lo scambio di lettere nel caso delle procedure negoziate senza che residui alcun margine di autonomia di scelta da parte dell’Ente. Nel caso si ritenga che tale autonomia resta sempre in capo all’Ente, si chiede se occorre adottare un regolamento che prevede le diverse forme contrattuali con predeterminazione di criteri, ad esempio stabilendo che in presenza di finanziamenti PNRR, o comunque di finanziamenti esterni, o sopra determinate soglie, il contratto debba stipularsi con scrittura privata (ovviamente sempre in forma elettronica e con firma digitale), oppure con scrittura privata autenticata oppure con atto pubblico a cura del Segretario Comunale, … oppure se invece tale scelta possa ritenersi rimessa al Dirigente competente per la procedura di appalto e che avrà cura di valutare il caso concreto e di indicare la modalità di stipula già all’interno della determina a contrarre.
Risposta aggiornata: In riferimento al quesito posto, le differenti caratteristiche di complessità e di valore che possono assumere i contratti sotto soglia, inducono a propendere per una lettura sistematica della disposizione in questione alla luce dei principi di cui alla Parte I del Libro I del D.Lgs. 36/2023, in particolare dei principi del risultato (art. 1), espressione del principio del buon andamento dell’attività amministrativa, e della fiducia (art. 2), che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici. Sarà pertanto cura del Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall’art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante, in base al proprio ordinamento, predeterminare i criteri sulla cui base operare tale scelta.