tratto da leautonomie.it

di Luigi Oliveri

L’ordinanza della Cassazione 25 settembre 2025 n. 26142 conferma che lo straordinario va trattato con cura.

Seguendo una linea parzialmente diversa dal filone col quale la Cassazione si mostra favorevole alla maturazione del diritto dei dipendenti allo straordinario anche in base ad autorizzazioni tacite, purchè il datore pubblico si mostri non inconsapevole dell’attività extrta orario e non la proibisca apertamente, l’ordinanza in commento respinge il ricorso di un addetto al corpo di polizia locale, che aveva chiesto il riconoscimento di straordinari connessi alla sua attività di scorta al sindaco del comune.

Il giudice territoriale aveva respinto tali richieste e la Cassazione a sua volta non accoglie le doglianze, ritenendole inammissibili, in particolare perché il lavoratore non ha esibito in sede di giudizio di merito le prove della supposta improcrastinabilità e necessità dello svolgimento del suo servizio in straordinario.

Non è passata la linea proposta dal ricorrente, secondo la quale i compensi per straordinari gli spettassero, in conseguenza dell’inapplicabilità al proprio caso delle disposizioni della contrattazione nazionale collettiva secondo le quali le prestazioni di lavoro straordinario non devono utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Secondo il ricorrente si sarebbe dovuto dare rilievo all’attività di addetto alla sicurezza al servizio del Sindaco, necessità, quindi, non preventivabile nella durata ed esulante dal concetto di organizzazione del lavoro. Sicchè, l’assenza di un’autorizzazione espressa non avrebbe dovuto ostacolare il pagamento delle spettanze. Né, a dire del ricorrente, allo scopo avrebbe dovuto darsi rilevanza all’assenza di documenti versati in atti, comprovanti le ore autorizzate, nonché appunto le autorizzazioni e le successive verifiche del superamento o meno del monte ore massimo di lavoro straordinario.

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