tratto da dgt.mef.gov.it

Spettano al giudice tributario le controversie in materia di canone unico patrimoniale

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, commi 816-847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha, in ogni caso, natura tributaria.

Così è stato definitivamente chiarito dai giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza 1° maggio 2026 n. 12225: sito esterno banca dati CERDEF, che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza con ordinanza n. 100 del 10 aprile 2025, hanno avuto modo di pronunciarsi sulla giurisdizione relativa alle controversie concernenti il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e sulla natura tributaria o meno dello stesso.

La Suprema Corte, preso atto dell’esistenza di tre orientamenti divergenti sul punto – il primo, a favore della giurisdizione del giudice tributario; il secondo, a favore della giurisdizione del giudice ordinario; un terzo, intermedio, a favore dell’uno o dell’altro a seconda del caso specifico – hanno sostenuto che il CUP, unitariamente considerato, pur qualificato come “patrimoniale” presenta tutte le caratteristiche tipiche di un tributo ossia: la doverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e il collegamento del prelievo alla pubblica spesa sulla base di un presupposto economicamente valutabile.

L’imposizione, invero, è dovuta in forza di legge e di atti di natura autoritativa, in assenza di controprestazioni specifiche dell’Ente impositore. I soggetti passivi sono tenuti al pagamento senza alcuna contrattazione. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative non ne costituisce il presupposto (né è qualificabile come corrispettivo contrattuale) ma rileva solo a fini procedimentali. L’attività eseguita sul pubblico suolo produce ricchezza sia per chi la svolge che per chi ne beneficia (ciò è evidente nel caso di diffusione dei messaggi pubblicitari). Infine, le risorse recuperate con il suddetto canone contribuiscono all’espletamento delle funzioni dell’Ente locale senza alcun vincolo di destinazione.

La Suprema Corte evidenzia, in conclusione, l’unitarietà della nuova forma di prelievo che, in linea con un preciso intento di semplificazione del legislatore, ha sostituito con la sua introduzione entrate non solo di natura tributaria (TOSAP, ICP, DPA, CIMP) ma anche patrimoniale (come la COSAP).

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